STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


VOLUNTARY DISCLOSURE : FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE:

Con la  Voluntary Disclosure  sono entrati nelle casse dello Stato neppure 4 miliardi di euro.
I dati sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si sono regolarizzati solo 59 miliardi di euro con un totale di 129.000 istanze.
In pratica vuol dire che:
il costo medio per chi ha fatto la voluntary  e' stato pari al 6,77%, esattamente uguale a quanto pagato nell'ultimo scudo di Tremonti (aggiungendo l'aliquota introdotta con effetto retroattivo dal solito governo sfiduciato)
l'importo medio riportato in italia è stato pari a 440.000 euro per istanza.
il 43 per cento circa delle persone che hanno fatto la VD hanno un’età compresa tra i 50 ed i 70 anni, mentre gli under 30 sono meno di 2 mila. Questo indica non solo che in italia i risparmi sono solo in mano agli anziani..ma che i giovani che hanno evaso in questi ultimi anni...dovendo pagare anche il 70% dell'importo hanno preferito spenderseli in giro per il mondo o investire chiasa' dove..
Degli oltre 59 miliardi di euro emersi quasi il 70 per cento (cioè più di 40 miliardi) proviene dalla Svizzera; da Monaco-Montecarlo proviene circa l’8 per cento (ovvero circa 4,6 miliardi di euro) .
Dalla Lombardia provengono quasi il 50 per cento delle istanze presentate; a seguire Piemonte,
Emilia Romagna, Veneto e Lazio.
Sempre sulla base di quanto scritto dal MEF nel citato comunicato stampa, il 74 per cento delle
attività emerse con la procedura di collaborazione volontaria sono rimaste all’estero. In tal caso
due erano le possibili modalità di detenzione dei beni: intestazione o affidamento in amministrazione
dei beni ad una fiduciaria italiana, con relativa assunzione del ruolo di sostituto d’imposta (cosiddetto rimpatrio giuridico) ovvero diretta intestazione dei beni al contribuente con rilascio alla banca
estera di specifica autorizzazione scritta alla trasmissione della documentazione ed al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali italiane richiedenti (cosiddetto waiver). Tale seconda modalità,
introdotta per la prima volta con la legge 186/2014 (non era, infatti, prevista con le leggi sugli scudi fiscali) e, pare, molto utilizzata, non esonera il contribuente dall’adempiere i previsti obblighi fiscali
connessi alla detenzione all’estero di attività finanziarie e/o patrimoniali ed ai relativi redditi da questi prodotti.
QUESTO INDICA L'INTELLIGENZA DELLE PERSONE CHE HANNO CAPITO CHE PORTARE I RISPARMI SOTTO FIDUCIARIA EQUIVALEVA AD AVERE I SOLDI IN ITALIA. INFATTI LA FIDUCIARIA E' DI FATTO UNA BANCA IN ITALIA, ANCHE SE POI I SOLDI RIMANGONO ALL'ESTERO. 
nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza e la sua accettazione i beni disclosati
si troveranno in una sorta di limbo o purgatorio in quanto, pur essendo stati oggetto di dichiarazione volontaria o autodenuncia e, quindi non più nascosti al Fisco, non hanno ancora ottenuto quello speciale salvacondotto penale che la legge 186/2014 riconosce solo a seguito del perfezionamento della procedura di Voluntary Disclosure.
Tale circostanza si verifica solo a seguito dell’integrale pagamento di imposte, sanzioni e interessi
determinati in specifici avvisi di pagamento che l’Amministrazione Fiscale invierà ai contribuenti, per il tramite del professionista di fiducia.
Entrando un po’ più nel dettaglio si precisa che potranno verificarsi le seguenti tre situazioni:
- l’Agenzia delle Entrate concorda con le determinazioni del contribuente e invita quest’ultimo
a definire la sua posizione; il contribuente paga in un’unica soluzione o in tre rate e la procedura
si perfeziona;
- l’Agenzia delle Entrate non concorda con le determinazioni del contribuente. Se vuole insistere nel perorare le sue ragioni, quest’ultimo potrà instaurare una procedura di accertamento con adesione;
se la procedura va a buon fine il contribuente paga il dovuto e la procedura potrà ritenersi  perfezionata;
 
-l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente non raggiungono un accordo; il contribuente potrà  presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
È bene ricordare che nei primi due casi l’Agenzia delle Entrate sarà comunque tenuta, entro trenta giorni dal perfezionamento della procedura, a comunicare alla Procura della Repubblica territorialmente competente, l’esito della stessa. Nell’ultimo caso, ovvero qualora la procedura di Voluntary Disclosure non si perfezioni, in ipotesi di rilevanza penale (per esempio per superamento
delle soglie di rilevanza penale delle imposte evase), la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica non avrà la finalità di rendere operativa la causa di non punibilità penale (quello che sopra abbiamo chiamato salvacondotto penale), ma varrà come vera e propria notitia
criminis.


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