STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


VOLUNTARY DISCLOSURE - MONTECARLO SI ARRENDE

MA NON DIMENTICARE NE GIOITE .....DAL 2018 SCAMBIO AUTOMATICO INFORMAZIONI FRA PRINCIPATO E ITALIA ...CON EFFICACIA RETROATTIVA...
E I CONTI SONO BLOCCATI ..UNA BANCA MONEGASCA NON TI PERMETTE DI SPOSTARE I RISPARMI SE NON LASCIANDO UNA TRACCIA IPERVISIBILE....E INCANCELLABILE.

ma non solo, riporto qui un articolo di un professore di diritto tributario pubblicato da ipsoa sulle falle della Voluntary:

clicca qui sotto :

 Voluntary disclosure o involuntary exposure? Le sorprendenti falle della collaborazione volontaria

La voluntary disclosure, cioè l’emersione delle ricchezze celate all’estero dietro il pagamento delle relative imposte e un robusto sconto delle sanzioni, è il tema del momento del diritto finanziario e tributario. Esso si riannoda alla dichiarata ed epocale caduta del segreto bancario in molti Paesi. Lasciando da parte i voli pindarici e le fantasie, oltre che solidi e stimolanti interrogativi - ad esempio quello circa quale strada abbiano preso nel frattempo i profitti criminali del narcotraffico e delle altre forme di criminalità organizzata, profitti che, certamente, “volano altissimi” sopra le questioni di cui oggi tratteremo - resta da formulare qualche modesto ma piccante interrogativo circa la procedura descritta dalla legge.

Il menu sarebbe effettivamente molto ricco e saporito ma, per il momento, è più che sufficiente limitarsi ad assaggiarne due portate.
La prima concerne gli aspetti procedimentali. Stupisce infatti che, nel profluvio di commi e lettere e numeretti latini che scandiscono la disciplina dell’istituto, latiti completamente la regolamentazione procedurale. Ci saremmo accontentati di un pallido comma, o anche solo un debole alinea, un periodetto smunto, anche solo un… minuscolo terdecies che raccordasse la collaborazione a delle garanzie procedimentali. Invece, essa è calata nelle forme dell’accertamento con adesione.
Uno strumento forse efficace, ma sicuramente il meno garantito del mondo tributario. L’interessato, in pratica, si deve autodenunciare e poi non ha alcuna garanzia espressa circa il fatto che egli potrà contestare davanti al giudice le determinazioni della P.A. e, soprattutto, non pare avere alcuno strumento per contrastare il silenzio. Non solo, ma manca persino la previsione - nella ipotesi, che costituisce la meno peggio, che alla collaborazione segua un accertamento ordinario - che garantisca che il giudice, se ritiene che il contribuente aveva diritto alla disclosure, sostituisca l’accertamento ordinario con uno con le sanzioni ridotte (e con lo scudo penale previsto dalla legge).
Mentre nel mondo, e anche in Italia, ormai tutti sappiamo che il diritto tributario è, oltre che tributario, un… diritto, il legislatore sembra esserselo dimenticato (o fingere di).
È evidente che, per questa parte, la legge necessita di urgenti correttivi (o di una robusta correzione giurisdizionale).
Se la collaborazione fosse un paziente, la diagnosi sarebbe di grave anemia giuridica e la terapia un ciclo di poderose iniezioni di ferro… giuridico.
La seconda portata, cioè la seconda ragione di piccante curiosità e perplessità della disciplina, tra le tante smagliature che essa presenta, concerne l’aspetto sanzionatorio penale. La misura viene in effetti non sappiamo se presentata, ma certamente percepita, come una “sanatoria” del possesso delle somme oggetto di collaborazione.
Niente di più falso.
Le norme prevedono soltanto che se esse provengono da reato, il reato non è punibile. Ma non punibile vuol dire soltanto che non si applica la pena, niente di più. Abbiamo udito qualche autorevole commentatore cercare di salvare la norma ipotizzando che il legislatore avrebbe scritto “non punibilità” ma si sarebbe… espresso male, avendo voluto in realtà eliminare la illegittimità delle condotte.
Ma non è così.
Intanto perché non possiamo accettare l’idea di un legislatore giuridicamente dislessico (il diritto è linguaggio tecnico, non è chiacchiera di avvinazzati, per cui “le parole contano” e contano particolarmente se sono nella legge), quindi “non punibilità” vuol dire “non punibilità”. Così come, se un medico diagnostica che il paziente ha un eczema, il chirurgo non entra in sala operatoria per amputare un braccio, giustificandosi allegramente, dicendo che “sì c’è scritto eczema, ma io intendo cancrena”.
E poi perché l’autoriciclaggio delle somme oggetto di collaborazione volontaria resta punibile dopo il 30 settembre 2015: e se resta punibile l’autoriciclaggio di quei valori, vuol dire che quelle somme restano illecite.
Certo la norma sulla persistenza della punibilità del riciclaggio è - eufemisticamente - la nuova frontiera del diritto: una specie di non punibilità “con la scadenza”, come i cartoni di latte fresco, una misura di cui si comprende la finalità pratica, far accelerare il reimpiego dei valori fatti rientrare in Italia, come se si trattasse di prenotare un viaggio last minute, ma una norma giuridicamente quantomeno bizzarra.
Ma, è altrettanto certo, una norma che conferma una situazione “birichina”: le somme oggetto di collaborazione volontaria, in parte e se ne sussistono i presupposti, conservano natura illecita.
Il che apre tutto uno scenario fantasy horror, rispetto a quello family con cui viene presentata, o percepita, la collaborazione, in termini di potenziale sequestro e confisca dei valori, e di necessità di attenta valutazione giuridica di ogni singola fattispecie. Uno scenario che non è chiaro se nessuno abbia pensato o qualcuno abbia pensato e tenga astutamente coperto.
In definitiva, certe volte, al valore della produttività del legislatore viene da contrapporre la saggezza di Luigi Einaudi, che sapidamente osservava che la qualità di un Parlamento si valuta non in base al numero di leggi che approva, ma dal numero di leggi che NON approva, posto che ciò implica selezione e ponderazione (e che tutte le idee balzane vengono scartate).
Riflessione, preparazione giuridica e adeguata ponderazione che ogni tanto sembrano un pò mancare al diritto finanziario del terzo millennio.

Professore di Diritto Finanziario nella Università di Genova - Avvocato


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1 commento:

Anonimo ha detto...

complimenti paolo. Da parte tua, Segnalare un articolo così significa fare corretta informazione, davvero a 360 gradi.
Continua così, con affetto.
Mario