Voluntary Disclosure: Liechtenstein braccio armato del FISCO ITALIANO
Voluntary disclosure, prendere o lasciare. Il governo del Liechtenstein
obbliga i correntisti italiani alla voluntary disclosure. Per continuare
ad avere un conto nel Principato la condizione è o aderire al programma
di collaborazione volontaria o dimostrare la regolarità delle attività
depositate rispetto alla legge tributaria italiana.
Nel protocollo
aggiuntivo dell’accordo tra Italia e Liechtenstein firmato ieri a Roma è
scritto infatti che «gli intermediari finanziari del Liechtenstein
chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di
rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di
collaborazione volontaria, un’autorizzazione che dimostri che essi hanno
aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di
fornire una risposta positiva circa la regolarità delle attività
depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana». È la prima
volta che il governo di uno dei paesi a fiscalità privilegiata chiede ai
suoi istituti finanziari di spingere alla voluntary disclosure. Laddove
il contribuente/cliente italiano non risponda alle due condizioni,
voluntary disclosure o regolarità fiscale scatterà da parte dell’Agenzia
delle entrate la richiesta di gruppo relativa ai conti detenuti dal
titolare di conto.
IN PRATICA NESSUNA POSSIBILITA' DI SPOSTARE IL CONTO O BONIFICARNE I RELATIVI SALDI...O SE LO SI FA....E' DEL TUTTO INUTILE IN QUANTO IL DATRO VERRA' COMUNQUE INVIATO AL FISCO ITALIANO ...
TUTTI COLORO INVECE CHE
HANNO CHIUSO I CONTI PRIMA DEL 23 FEBBRAIO POSSONO STARE TRANQUILLI (MA E' IMPORTANTE LA DATA DI CHIUSURA DEL CONTO E NON QUELLA IN CUI E' STATO AZZERATO
HANNO CHIUSO I CONTI PRIMA DEL 23 FEBBRAIO POSSONO STARE TRANQUILLI (MA E' IMPORTANTE LA DATA DI CHIUSURA DEL CONTO E NON QUELLA IN CUI E' STATO AZZERATO
Le richieste del fisco si specifica nel protocollo aggiuntivo
che, come l’accordo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione (cioè
la firma del 23 febbraio ) riguardano i casi di azione o mancata azione da parte
di titolari di conto residenti in Italia riguardo ai conti chiusi,
sostanzialmente svuotati e inattivi.
Per conti chiusi l’accordo specifica che si intendono quelli chiusi, appunto, tra la data della firma e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico secondo il common reporting standard dell’Ocse;
Per conti chiusi l’accordo specifica che si intendono quelli chiusi, appunto, tra la data della firma e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico secondo il common reporting standard dell’Ocse;
i conti sostanzialmente
chiusi sono invece quelli che ancora in essere alla data di chiusura
della collaborazione volontaria hanno una giacenza di saldo superiore ai
15 mila euro e che alla chiusura della voluntary disclosure hanno
consistenza di meno di 7.500; quelli inattivi sono quelli non chiusi o
non svuotati detenuti e mantenuti oltre le date dell’accordo sullo
scambio automatico di informazioni.
Voluntary Disclosure: Liechtenstein braccio armato del FISCO ITALIANO
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