STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


Voluntary Disclosure: Liechtenstein braccio armato del FISCO ITALIANO

Voluntary disclosure, prendere o lasciare. Il governo del Liechtenstein obbliga i correntisti italiani alla voluntary disclosure. Per continuare ad avere un conto nel Principato la condizione è o aderire al programma di collaborazione volontaria o dimostrare la regolarità delle attività depositate rispetto alla legge tributaria italiana. 

Nel protocollo aggiuntivo dell’accordo tra Italia e Liechtenstein firmato ieri a Roma è scritto infatti che «gli intermediari finanziari del Liechtenstein chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, un’autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana». È la prima volta che il governo di uno dei paesi a fiscalità privilegiata chiede ai suoi istituti finanziari di spingere alla voluntary disclosure. Laddove il contribuente/cliente italiano non risponda alle due condizioni, voluntary disclosure o regolarità fiscale scatterà da parte dell’Agenzia delle entrate la richiesta di gruppo relativa ai conti detenuti dal titolare di conto. 

 IN PRATICA NESSUNA POSSIBILITA' DI SPOSTARE IL CONTO O BONIFICARNE I RELATIVI SALDI...O SE LO SI FA....E' DEL TUTTO INUTILE IN QUANTO IL DATRO VERRA' COMUNQUE INVIATO AL FISCO ITALIANO ...
TUTTI COLORO INVECE CHE
HANNO CHIUSO I CONTI PRIMA DEL 23 FEBBRAIO POSSONO STARE TRANQUILLI (MA E' IMPORTANTE LA DATA DI CHIUSURA DEL CONTO E NON QUELLA IN CUI E' STATO AZZERATO

Le richieste del fisco si specifica nel protocollo aggiuntivo che, come l’accordo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione (cioè la firma del 23 febbraio ) riguardano i casi di azione o mancata azione da parte di titolari di conto residenti in Italia riguardo ai conti chiusi, sostanzialmente svuotati e inattivi.
Per conti chiusi l’accordo specifica che si intendono quelli chiusi, appunto, tra la data della firma e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico secondo il common reporting standard dell’Ocse; 
i conti sostanzialmente chiusi sono invece quelli che ancora in essere alla data di chiusura della collaborazione volontaria hanno una giacenza di saldo superiore ai 15 mila euro e che alla chiusura della voluntary disclosure hanno consistenza di meno di 7.500; quelli inattivi sono quelli non chiusi o non svuotati detenuti e mantenuti oltre le date dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Share/Bookmark

Nessun commento: