STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


GIUDA (ITALIA) E I 30 DENARI!!! LOTTA AL CONTANTE LIBERO : NON PIU' DI 30 EURO IN CONTANTI!!!

LA LOTTA AL CONTANTE CONTINUA ..IN UN TREND SENZA FINE... 
PREPARATEVI! ..PER USARE IL CONTANTE NON CI RIMARRA' CHE ANDARE ALL'ESTERO.....OPPURE VENIRE DA ESTERI IN ITALIA .
DAL 2014 TUTTI GLI ESERCENTI (LETTERA D ART.1) saranno tenuti ad accettare pagamenti con carte di credito/debito a partire dai 30 euro in su .(SE IL FATTURATO SUPERA I 200.000 EURO.. POI VERRA' ESTESO DOPO GIUGNO A TUTTI)!!!
per ora ..la legge dice che sono TENUTI.presto si dira' che sono obbligati..
Ma non cambia molto..infatti i negozi gli hotel e tutti in generale ...non potranno piu' scrivere : NON SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO (per ripararsi dal caro commissioni) ma saranno obbligati ad ACCETTARE DENARO ELETTRONICO ...OBBLIGATI PER LEGGE!! anche se è l'utente che SCEGLIE...e' l'esercente che si DEVE PREDISPORRE...
COME SAPETE LO SCORSO ANNO ORGANIZZAMMO UN MOVIMENTO DAL NOME IMPORTANTE : CONTANTE LIBERO. PER LA DIFESA DELLA LIBERTA' PERSONALE. RACCOGLIEMMO CIRCA 14.000 FIRME. POCHE ..TROPPO POCHE..PER UN  MOVIMENTO CHE VOLEVA SPIEGARE CHE LA LIBERTA' DI UN INDIVIDUO PARTE ANCHE DALL'USO DEL CONTANTE.

ALTRIMENTI QUALCUNO SAPRA' SEMPRE INFORMAZIONI SU DI ME MENTRE IO  NON SAPRO' NULLA DEGLI ALTRI (e dato che l'informazione è potere...chi governera' sapra' sempre tutto di me e io non sapro' nulla di loro e questo mi schiavizza)
VISTO CHE NON E' STATO POSSIBILE FAR CAMBIARE LA TESTA DEGLI ITALIANI...E' STATO DECISAMENTE MEGLIO ANDARSENE DALL'ITALIA. ALLA RICERCA DELLA LIBERTA' DELL'UOMO ..ANCHE E COMUNQUE PARTENDO DAL LIBERO UTILIZZO DEL DENARO.

ECCO LA LEGGE:
 
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con 
  
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, il quale ha stabilito che a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  i
soggetti che effettuano l'attivita'  di  vendita  di  prodotti  e  di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare
anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito; 
  Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, il quale ha stabilito che "Con uno o piu' decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia,  vengono  disciplinati  gli
eventuali  importi  minimi,  le  modalita'  e  i  termini,  anche  in
relazione ai soggetti interessati, di attuazione  della  disposizione
di cui al comma 4.  Con  i  medesimi  decreti  puo'  essere  disposta
l'estensione  degli  obblighi  a  ulteriori  strumenti  di  pagamento
elettronici anche con tecnologie mobili"; 
  Sentita la Banca d'Italia che ha espresso  il  proprio  parere  con
nota n. 0019233/14 del 09/01/2014; 
  Considerato che l'uso del contante comporta  per  la  collettivita'
rilevanti costi legati alla minore tracciabilita' delle operazioni  e
al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale  e
antiriciclaggio, nonche' costi anche per gli  esercenti,  legati  sia
alla gestione del contante sia all'incremento di  rischio  di  essere
vittime di reati; 
  Ritenuto, stante gli effetti e il  rilevante  numero  dei  soggetti
destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri
di gradualita'  e  sostenibilita',  le  categorie  di  operatori  nei
confronti delle quali trova applicazione il presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) carta di  debito:  strumento  di  pagamento  che  consente  al
titolare di effettuare  transazioni  presso  un  esercente  abilitato
all'accettazione della medesima  carta,  emessa  da  un  istituto  di
credito,  previo  deposito  di  fondi  in  via  anticipata  da  parte
dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito
in tempo reale; 
    b) circuito: piattaforma costituita dal  complesso  di  regole  e
procedure  che  consentono  di  effettuare   e   ricevere   pagamenti
attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento; 
    c)  consumatore  o  utente:  la  persona  fisica  che  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta; 
    d) esercente: il beneficiario, impresa o  professionista,  di  un
pagamento abilitato all' accettazione di  carte  di  pagamento  anche
attraverso canali telematici; 
    e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS  con
tecnologia   di   accettazione   multipla   ovvero    che    consente
l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse  tecnologie,
in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip". 
 
                                Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte  di
debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo  superiore  a
trenta euro disposti a favore dei soggetti  di  cui  all'articolo  1,
lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. 
  2. In sede di  prima  applicazione,  e  fino  al  30  giugno  2014,
l'obbligo di cui al comma 1 si  applica  limitatamente  ai  pagamenti
effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1,  lettera  d),
per lo svolgimento di attivita' di vendita di prodotti e  prestazione
di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello  nel  corso
del quale e' effettuato il pagamento  sia  superiore  a  duecentomila
euro. 

            
    
     

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2 commenti:

Anonimo ha detto...

Mi pare che la legge dica che gli esercenti sono obbligati ad accettare pagamenti con carta per importi sopra i 30 euro. Non vengono invece vietati i pagamenti in contanti sopra i 30 euro....

ML ha detto...

SCUSA, MI ERO ESPRESSO MALE. HO RETTIFICATO L'ARTICOLO. tuttavia l'esercente è obbligato ad accettare pagamenti elettronici (mentre prima poteva rifiutare di avere la carta di credito per poter pagare meno commissioni bancarie)
questo e' l'ennesimo regalo alle banche.