STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


BEFERA IMPAZZISCE..PENALIZZATI GLI ITALIANI CHE RIPORTANO I SOLDI INDIETRO DALLA SVIZZERA..MEZZA CIRCOLARE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE SCRITTA DA UN UBRIACO...IL BELLO E' CHE LE BANCHE RISCHIANO DI FARE UN CASINO .....A DANNO DEL CITTADINO ITALIANO...LA SOLUZIONE? NON RIPORTARE I RISPARMI INDIETRO ..MA ANDARE NOI VIA DA QUESTO INFERNO DI PAZZI

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA IL SIGNOR BEFERA DEVE AVER AVUTO DEI PROBLEMI DI STOMACO E AVER PRESO ABBAGLI...OPPURE MERCATO LIBERO HA MALE INTERPRETATO QUANTO SCRITTO DALLE AGENZIA DELLE ENTRATE IL 18 DICEMBRE 2013?

PREMESSO CHE, SENTITO IL NOSTRO FISCALISTA, LA NORMA E' STATA SCRITTA IN MANIERA ERRATA...SEGNO CHE CHI L'HA SCRITTA NON SA DI COSA STA PARLANDO NE TANTOMENO SA DELLA NORMALE PRASSI BANCARIA QUOTIDIANA...
QUI DI SEGUITO VI DIMOSTRO COME BEFERA HA FATTO UN AUTOGOAL MOSTRUOSO CON QUESTA CIRCOLARE..

pensate che se una persona che ha regolarmente i soldi in svizzera (supponiamo 200.000 euro) dovesse decidere di farli rientrare in Italia per aiutare il figlo...SI VEDREBBE ADDEBITARE 40.000 euro dalla banca intermediario italiano....
LA COSA DIVERTENTE E' CHE CHI HA SCRITTO UNA TALE COSA ..NON HA IDEA DELLA NORMA..NON HA IDEA DELLE PROCEDURE...NON HA DECISAMENTE IDEA...E QUESTO E' PARTICOLARMENTE PERICOLOSO ...NON TANTO PER QUESTO PROBLEMA SPECIFICO...MA IN GENERALE PERCHE' L'AGENZIA DELLE ENTRATE APPARE SEMPRE DI PIU' COME UN MOSTRO SENZA TESTA..CHE COLPISCE QUA E LA' INFISCHIANDOSE DELLA BUROCRAZIA, DEI DANI CHE FA SULLA FIDUCIA DEGLI ITALIANI NEL SISTEMA...ma andiamo per gradi..
qui di seguito la circolare del'agenzia e di seguito in giallo i nostri commenti




 Prot.2013/151663
Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute
nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c),
della legge 6 agosto 2013, n. 97.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
 
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO A CARICO DEI CONTRIBUENTI
Ambito soggettivo
L’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia, si rende applicabile anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Per “titolare effettivo” si intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Lo status di “titolare effettivo” è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
Ai fini dell’adempimento dichiarativo, qualora siano verificate le condizioni per integrare detto status, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera, nonché la percentuale di partecipazione. Per la verifica della percentuale rilevante, le partecipazioni possedute dai familiari del titolare effettivo indicati nell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) si cumulano. Rilevano altresì le partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta.


Nel caso in cui la partecipazione rilevante sia in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, costituisce oggetto di monitoraggio il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal caso, devono essere monitorate anche le attività estere dei soggetti esteri “controllati” indirettamente, delle quali il contribuente risulti titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzati in Stati o territori diversi da quelli collaborativi.
Non rilevano le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti all’estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il requisito di “titolare effettivo”. Ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo” rilevano in ogni caso gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente, dalle entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e trust, indipendentemente dallo Stato di residenza dell’entità. In caso di trust trasparente, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW (tra cui la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust e la relativa valorizzazione).
Con riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio non rilevano, ai medesimi fini, le partecipazioni ad organismi istituiti in Italia che effettuano investimenti all’estero. Per le partecipazioni ad organismi istituiti in Stati o territori diversi da quelli collaborativi si applicano le medesime previsioni stabilite per le partecipazioni in società estere.
Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

Esoneri soggettivi
Le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per organizzazioni internazionali o in zone di frontiera sono esonerate dall’obbligo di monitoraggio fiscale, secondo quanto stabilito dall’articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalle legge 30 luglio 2010, n. 122, fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero. L’esonero è riconosciuto per l’intero periodo d’imposta qualora l’attività lavorativa all’estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo e, nel caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività detenute all’estero entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero.


 Ambito oggettivo
I contribuenti devono indicare nell’apposito quadro RW gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d’imposta. L’obbligo sussiste a prescindere dall’importo degli investimenti e delle attività.


 IL PRIMO VERO CAMBIAMENTO CONSISTE NEL FATTO CHE DEVONO ESSERE DICHIARATI TUTTI I CONTI ALL'ESTERO, ANCHE QUELLI CON GIACENZA DI POCHI EURO (PRIMA LA NORMATIVA PARLAVA DI IMPORTI SOPRA I 10.000 EURO)

 Nel medesimo quadro devono essere riportati i dati relativi all’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), istituite dall’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalle legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sempreché dovute. Ai fini della valorizzazione delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso delle attività.

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Con riferimento agli immobili situati all’estero la determinazione del valore deve seguire gli stessi criteri adottati ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta. Per le attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, il contribuente deve indicare il costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria o, in mancanza della documentazione, il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).


Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del TUIR.


TASSAZIONE ALLA FONTE DEI REDDITI E DEI FLUSSI FINANZIARI ESTERI


ECCO IL CUORE DELL'ASSURDO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.
Il secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 introducono una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto con l’aliquota del 20 per cento sui seguenti redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente:
- interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di
mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma
1, lettera a), del TUIR;
- importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e
1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44,
comma 1, lettera c), del TUIR;
- compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra
garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
- tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego
del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera b), del TUIR;
- plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti
all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in
materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo
67, comma 1, lettera b), del TUIR;
- redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera f), del TUIR;
- redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non
agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR;
- redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili
situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in
usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67
del TUIR;
- plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non
residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
 

Il prelievo alla fonte di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 2 del citato articolo 4 va effettuato nei confronti dei contribuenti appartenenti alle categorie alle quali si applicano gli obblighi di monitoraggio, nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo le regole ordinarie.
 IN PRATICA CON QUESTO CAPOVERSO SI INTENDE CHE GLI INTERMEDIARI (LEGGASI BANCHE ITALIANE O FIDUCIARIE) NEL CASO RICEVANO IMPORTI DALL'ESTERO DEVONO APPLICARE UNA RITENUTA ALLA FONTE DEL 20%
 
Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente.


ALLORA...IN CASO DI UN BONIFICO CHE MARIO ROSSI FA DAL SUO CONTO ALLA UBS AL SUO CONTO A BANCA INTESA..(magari per pagarsi le vacanze o cambiare l'auto) IL CONTRIBUENTE DEVE FARE UNA AUTOCERTIFICAZIONE (DA CONSEGNARE IN BANCA) CHE TALE IMPORTO NON E' RELATIVO A UN REDITO DI CAPITALE O REDDITO DIVERSO DERIVANTE DA INVESTIMENTI ALL'ESTERO A DA ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.

LA COSA IMPORTANTE E' CHE LA AUTOCERTIFICAZIONE PUO' ESSERE FATA IN VIA PREVENTIVA E RIGUARDARE TUTTI I FLUSSI CHE SARANNO ACCREDITATI PRESSO LA BANCA, SALVO AVVISO CONTRARIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE.


Ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l’eventuale natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali informazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.


NEL CASO IN CUI NON SI FACCIA L'AUTOCERTIFICAZIONE (INVECE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN QUANTO IN CASO DI BONIFICI CHE ARRIVANO DAL PROPRIO CONTO ESTERO SI PRELEVANO GIACENZE DI LIQUIDITA' PRESENTI SUL CONTO CORRENTE E NON SI BONIFICANO LE CEDOLE O I DIVIDENDI O IL CAPITAL GAIN OTTENUTI...ALLORA IL CONTRIBUENTE DEVE FORNIRE IL DETTAGLIO DELLA NATURA DEL BONIFICO...ALTRIMENTI SI APPLICA L'ALIQUOTA INTERA DEL 20% (IN QUESTO CASO SI FA RIFERIMENTO AL CASO DI CEDOLE SU TITOLI DI STATO LA CUI TASSAZIONE E' AL 12,5% E NON AL 20%)

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti.
L’intermediario comunica le posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte.

ANCHE IN QUESTO CASO E' EVIDENTE CHE VALE L'AUTOCERTIFICAZIONE CHE IL DETENTORE DI PARTITA IVA DOVRA' COMUNQUE PRODURRE ALLA BANCA SENZA PARTICOLARI COMPLICAZIONI ULTERIORI

Il contribuente può richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo. 

IN CASO DI ERRORE SI PUO' RICHIEDERE I SOLDI INDIETRO ALLA BANCA...CHE TE LI DARA' FORSE  CHIASSA' QUANTO...QUINDI MEGLIO LASCAIR PERDERE E PREPARARE SUBITO L'AUTOCERTIFICAZIONE

In tal caso l’intermediario scomputa l’importo restituito dai versamenti successivi ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445. In alternativa alla richiesta all’intermediario, il contribuente può presentare all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

BUONANOTTE...FIGURIAMICO SE LO STATO RIMBORSA CON FACILITA'...CI VORREBBERO ANI...QUINDI AUTOCERTIFICAZIONE SENZA PROBLEMI




I soggetti residenti obbligati all’applicazione delle predette ritenute o imposte sostitutive sono gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio.
 


DECORRENZA
Le nuove modalità di compilazione del quadro RW si rendono applicabili a decorrere dalle dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta 2013. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014.


QUINDI MI RACCOMANDO.PORTATE IN BANCA L'AUTOCERTIFICAZIONE VALIDA PER TUTTO L'ANNO E NON AVRETE ROTTURE DI SCATOLE NE PENALIZZAZIONI DI SORTA....

OVVIAMENTE L'AVVOLTOIO PRIVATE BANKER O IL RESPONSABILE DEL BORSINO O IL PROMOTORE CHE STA PER FALLIRE...CERCHERA' IN TUTTI I MODI DI CONVINCERVI A RIPORTARE TUTTI I RISPARMI IN ITALIA...
MA RICORDATEVI CHE TUTTE QUESTE MANOVRE SONO SEGNO DI DISPERAZIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE...
MA IN QUESTO CASO L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA PRESO DUE GRANDI GRANCHI

1) LE PERSONE SONO SEMPRE PIU' PREOCCUPATE DELLA SITUAZIONE IN ITALIA..E DAVANTI A UN MAGGIOR OSTACOLO...SI SPAVENTANO ANCOR DI PIU' E DELOCALIZZANO PIU' VELOCEMENTE

2) TALE PROCEDURA FA SI CHE CHI HA I SOLDI ALL'ESTERO NON LI RIPORTA IN ITALIA E USA ALTRI RISPARMI PER EVITARE ROTTURE DI CAZZO DA PARTE DI BANCARI INCOMPETENTI CHE STRESSERANNO LA VITA..

E' UN ENNESIMO SEGNO DI LIMITAZIONE DELE LIBERTA'..IL PROSSIMO POTRA' ESSERE LO STOP ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI...OVVERO L'ULTIMO ATTO PRIMA DELLA GRANDE CONFISCA...DEL GIGANTESCO ESPROPRIO...DELL' OLOCAUSTO DELLE SPERANZE, DEL FUTURO E DEL'UOMO...DA PATE DI NAZISTI SENZA SCRUPOLI, CHE PENSANO SOLO ALLA LORO SPORCA SEDIA




Tenuto conto del Piano Nazionale di Migrazione alla SEPA che, sulla base del Regolamento UE n. 260/2012 prevede l’obbligo di migrazione dei servizi domestici di bonifico e di addebito diretto entro il 1° febbraio 2014, 


RICORDA LA NORMA CHE LE BANCHE SVIZZERE ADERISCONO A SEPA E QUINDI LE BANCHE ITALIANE CHE BONIFICANO ALL'ESTERO I VOSTRI SOLDI SONO OBBLIGATE A EFFETTUARE IL BONIFICO TRAMITE SEPA IL CUI COSTO NON DOVREBBE SUPERARE I 15 EURO. MENTRE ALCUNE BANCHE LADRE ITALIANE CHIEDONO COMMISSIONI PERCENTUALI PER FARE BONIFICI IN SVIZZERA.

le ritenute e le imposte  derivanti dall’applicazione delle predette disposizioni, dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014, possono essere versate entro il 16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi dovuti nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza applicazione di sanzioni. Gli intermediari, con riferimento ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014 non applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente anche nei mesi successivi, e comunque entro il 30 giugno 2014, conferisce all’intermediario l’incarico all’applicazione del prelievo se dovuto.
APPUNTO ...SE DOVUTO...MA RIPETO CON L'AUTOCERTIFICAZIONE UNA VOLTA A INIZIO ANNO CONSEGNATA ALLA BANCA IL CONTRIBUENTE E' A POSTO.
NELL'AUTOCERTIFICAZIONE SI RICORDI CHE LA BANCA DEVE ESSERE INTIMATA ALL'IMMEDIATO RISARCIMENTO NEL CASO DI ERRATA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA...(NON SI SA MAI...DI QUESTI TEMPI..MEGLIO FARE LE COSE CON ATTENZIONE)


INSOMMA, QUESTA ULTIMA PARTE DELLA CIRCOLARE E' SEMPLICEMENTE DEMENZIALE ....
IN PRIMIS PERCHE' FA SOLO SI CHE UNA MAREA DI PERSONE DEBBANO FARE UNA AUTOCERTIFICAZIONE E LA BANCA TENERLA PRESENTE (IN PRATICA UN SACCO DI LAVORO PER  IL NULLA PIU' ASSOLUTO...VISTO CHE IL CONTRIBUENTE FA UNA VOLTA ALL'ANNO IL QUADRO RW E RN E PAGA LE IMPOSTE )
SECONDO...L'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PROVA DI INCOMPETENZA, E NON CONOSCENZA DEL SISTEMA
TERZO..INDICA UNA PROFONDA FRAGILITA' DEL SISTEMA E DEL GOVERNO CHE SEMBRA SEMPRE PIU' A CACCIA DI BRICIOLE...

IL NOSTRO PARTNER STUDIO FISCALE DI MILANO STA PREPARANDO UNA CIRCOLARE INFORMATIVA A RIGUARDO DI TUTTA LA NORMA SUL QUADRO RW .

VERRA' INVIATA GRATUITAMENTE A TUTTI I CLIENTI DEL SUO STUDIO E A TUTTI COLORO CHE NE FARANNO RICHIESTA TRAMITE UNA MAIL A MERCATILIBERI@GMAIL.COM INDICANDO NOME E COGNOME, CITTA' DI RESIDENZA E RECAPITO TELEFONICO (se mancano queste info non inviamo la circolare).
NEL MESE DI GENNAIO A MENDRISIO TERREMO UN SEMINARIO A PAGAMENTO SULL'ARGOMENTO RW E SULLA RESIDENZA ALL'ESTERO.

A PARTIRE DAL 2014 MERCATO LIBERO CHIEDERA' 300 EURO + IVA PER OGNI CONSULENZA PERSONALIZZATA RICHIESTA DAL LETTORE. TALE IMPORTO VERRA' RESTITUITO O NON PAGATO SE LA PERSONA DIVERRA' CLIENTE ENTRANDO A FAR PARTE DEI NOSTRI GRUPPI.
QUESTO PER EVITARE CHE MOLTE PERSONE CI USINO PER AVERE INFORMAZIONI GRATUITE DATO CHE I LORO PROFESSIONISTI O LE LORO BANCHE NON SONO IN GRADO DI OFFRIRLE.
CREDO CHE CHI OFFRA QUALITA' DEBBA POTERSI CONQUISTARE IL CLIENTE CHE DEVE ABBANDONARE LE ISTITUZIONI CHE NON OFFRONO UN ADEGUATO SERVIZIO DI QUALITA'


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12 commenti:

Anonimo ha detto...

IL PRIMO VERO CAMBIAMENTO CONSISTE NEL FATTO CHE DEVONO ESSERE DICHIARATI TUTTI I CONTI ALL'ESTERO, ANCHE QUELLI CON GIACENZA DI POCHI EURO (PRIMA LA NORMATIVA PARLAVA DI IMPORTI SOPRA I 10.000 EURO)

Potresti chiarire lo status del cittadino che non e' obbligato alla dichiarazione dei redditi in italia (non avendo redditi in italia e non avendo un imponibile all'estero suscettibile di guadagni imponibili per l'italia, per es tutti sappiamo che un c/c e' una spesa non un profitto). Grazie

Anonimo ha detto...

Si tratta della solita storia del fisco italiano che si foraggia a colpi di presunzioni anziché basarsi su dati reali. E' una norma del tutto anticostituzionale e contraria allo Stato di diritto, emanata nell'indifferenza delle autorità preposte a tutelare detto diritto e la Costituzioni, il PdR in primis e la Corte Costituzionale, poi. Per quello che stanno facendo (o meglio NON facendo) questi vecchi babbioni dovrebbero risponderne davanti ad un tribunale.

Anonimo ha detto...

quindi se per esempio mi fossi aperto un conto in svizzera con soli 5000 Fr depositati,giusto per avere gia' la via di fuga pronta in caso le cose precipitassero,sarebbe da chiudere per non compilare RW oppure vale la pena tenerlo ?
Chiudendolo pero' va a farsi benedire la carta Travel Cash in quanto senza c/c non si puo' piu' ricaricare

Grazie per vs suggerimento in merito.

un piccolo risparmiatore
Marco-Torino

ML ha detto...

chiunque sia residente italiano con o senza redditi e abbia un solo conto corrente con 10 euro depositati deve fare la dichiarazione ...altrimenti chiede il conto entro i prossimi giorni.
tutto quello che fa di diverso è illegale e soggeto a sanzioni

SE INVECE PRENDI LA RESIDENZA A PANAMA (E NON DEVI NEPPURE STARCI ) O IN ALTRI PAESI TUTTO SI RISOLVE..MA VIA DA QUESTO PAESE

ML ha detto...

CARO MARCO....hai colpito nel segno...e' ovvio che la residenza a panama o altrove è la soluzione finale ...
piu' ovviamente altri piccoli accorgimenti che ti permettono ancora di sopravvivere.

Anonimo ha detto...

Nella causale del bonifico inseriamo che l'importo non è provento da redditi e non è soggetto a ritenuta dell'intermediario italiano, oltre poi all'auto certificazione preventiva...

Il Folletto

Anonimo ha detto...

ciao sono anonimo del primo messaggio, grazie della risposta.

Parlo da ignorante in quanto di tutt'altro settore professionale e quindi chiedo scusa in anticipo se scrivo asinerie, ma sono qui per capire e per non fare errori.

Hai fatto l'esempio di un residente e residente fiscale italiano che ha un c/c estero con 10 euro. Bene a fine anno la banca estera, visto che non paga tasse nel paese dove ha il conto, gli consegna o spedisce, per il fisco del suo paese, un bel foglietto con tutti i dettagli e l'imponibile -- o il credito di imposta. Il numeretto infatti e' generalmente negativo perche' le spese superano gli interessi quando si hanno sul conto cifre irrisorie. Le cifre debbono essere irrisorie visto che comunque da anni sopra i 10K si doveva dichiarare. Ma se anche il guadagno fosse di pochi centesimi (qual e' il rendimento di un c/c di questi tempi? LOL) non mi pare che sia stata abrogata la norma che esenta dalla dichiarazione dei redditi il cittadino che a conti fatti dovrebbe pagare meno di, mi pare, 10 euro e rotti (le 20mila del decreto contro la burocrazia inutile degli anni 90).

Mi ricordo male? Quella norma e' stata abrogata nel frattempo? Ovvio la possono abrogare prima di maggio, magari leggendo questo stesso commento, ma per adesso mi pare che stia in piedi.

Diverso e' il caso di chi come Marco gia' presenta dichiarazione dei redditi perche' oltre che residente e residente fiscale e' anche domiciliato, o comunque ha redditi o altro, in quel caso anche un conto vuoto (in certi paesi si puo' aprire) o al limite in rosso, dovra' essere dichiarato nel quadro RW il prossimo maggio. A meno di non chiudere tutti i conti all'estero prima della pubblicazione su gazzetta ufficiale del provvedimento del 18 dicembre, o a meno di risultare fiscalmente residente altrove alla data del prossimo maggio e per l'anno pregresso (non impossibile ma molto difficile). Altrimenti, OK, si dichiara tutto (probabilmente senza pagare niente) e ci si muove per l'anno successivo. L'importante e' non fare errori che si pagano sempre carissimi.

Anonimo ha detto...

Le banche stanno diventando agenti di riscossione fiscale, un prolungamento dell'agenzia delle entrate. E' una bella confusione di ruoli. (grazie al Folletto per la dritta). grazie Paolo. cari saluti

Anonimo ha detto...

Ma anche cambiando residenza nei primi mesi del 2014 (iscrizione AIRE compresa) comunque vanno dichiarati i conti sotto i 10.000 euro nel riquadro RW riferito al 2013?
Sergio

Paolo B ha detto...

E io che ho un conto paypall che faccio ?
Finora ci facevo girare meno di 10.000 euro all'anno ed ero apposto, ma adesso è un casino.

Anonimo ha detto...

Buongiorno,stò aprendo un conto in svizzera con una banca che di default applicherà Euritenuta del 35%.Allora se per esempio mi volessi portare in italia "solo" il caital gain maturato in svizzera,in base alla nuova circolare agenzia entrate,la mia banca italiana mi tratterrà un ulteriore 20%,dopo aver pagato già il 35 di euritenuta? alla fine vanterò un credito con l'italia del 15%+20%?

Anonimo ha detto...

Per intenderci, se un cittadino italiano ha un c/c estero, sugli interessi maturati sul conto estero (e non su tutto il capitale), quando la banca estera fà il trasferimento degli interessi sulla banca italiana, quella italiana applica la stessa ritenuta del 20% come fà già per tutti i depositi italiani.
Quindi non è una cosa nuova nè un ulteriore tassazione, l'unica differenza è che ora tale ritenuta viene effettuata all'arrivo in italia e non in sede di dichiarazione dei redditi.giusto?... GLI INTERESSI OBBLIGAZIONI cioe' art 44,1,B (tassati al 12,5% o al 20%)non li vedo nella circolare...