500 E 200 EURO ANCORA POCHI GIORNI DI VITA! DAL PRIMO GENNAIO SEMPRE PIU' DIFFICILE SPENDERLI!.
PER MOLTI QUESTA NUOVA NORMATIVA CHE ENTRA IN VIGORE NON E' IMPORTANTE..SI ERANO GIA' ABITUATI A NON INCASSARE O VERSARE PIU' DI 1000 EURO..MA IN REALTA' E' UNA NORMATIVA CHE RAFFORZA IL CONTROLLO DELLE BANCHE PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE.
LO STATO GIORNO DOPO GIORNO LIMITA IL CONTANTE ..COSI' COME HA FATTO RECENTEMENTE VIETANDO IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI CON IL CONTANTE.
IL PROBLEMA NON E' LA TRACCIABILITA' O L'EVASIONE ..MA LA MANCANZA DI DENARO CONTANTE NEL SISTEMA.
LE BANCHE SONO SEMPRE PIU' MALATE E QUELLO CHE SI VUOLE EVITARE E' UNA CORSA AGLI SPORTELLI..QUANDO IL SISTEMA RISCHIA LA BANCAROTTA.
QUANDO TUTTO SARA' ELETTRONICO (LE BANCHE GUADAGNERANNO PIU' COMMISSIONI) SARA' IMPOSSIBILE RITIRARE DENARO CONTANTE E IL SISTEMA NON POTRA' FALLIRE...O MEGLIO A QUEL PUNTO LA GENTE POTRA' ESSERE FOTTUTA MEGLIO.. L'ORO FISICO RIMARRA' UNA SOLUZIONE E A QUEL PUNTO POTRA' SALIRE INDISTURBATO.
Con un provvedimento del 3 aprile 2013 la Banca d’Italia ha fornito
indicazioni in merito all’adeguata verifica della clientela per le
Banche, le Poste Italiane spa, istituti di moneta elettronica, SGR,
SICAV, società fiduciarie, agenti di cambio, mediatori creditizi etc.
La Banca d’Italia, a pagina 27 del provvedimento, sezione V dal
titolo “Operatività con banconote di grosso taglio”, sottolinea che
l’utilizzo di banconote di grosso taglio, intendendo per tali quelle da
500 e da 200 euro, presenta un maggior rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di
importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore,
favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
Nel caso quindi di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento
e di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote da 500 e 200
euro per importi superiori ai 2.500 euro (indipendentemente dal fatto
che l’operazione preveda oltre tale importo l’utilizzo di altri tagli;
ad esempio un versamento (o prelevamento) di 3.500 euro con 5
banconote da 500 euro, due banconote da 200 euro e 12 banconote da 50
euro, le banconote di “grosso taglio” superano i 2.500 euro) i
destinatari del provvedimento debbono effettuare specifici
approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare le ragioni
alla base di tale operatività che consentano di escludere la
connessione delle operazioni stesse con fenomeni di riciclaggio e, in
mancanza di ragionevoli motivazioni i destinatari si astengono
dall’effettuare l’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto
continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di
operazione sospetta.
L’adeguata
verifica “rafforzata” consiste nell’adozione di misure caratterizzate
da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree
dell’adeguata verifica.
La Banca d’Italia ha previsto, per esempio, una serie di misure che
possono essere poste in essere dagli intermediari, quali l’acquisizione
di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari,
conviventi, società in affari; acquisizione di ulteriori informazioni
sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali,
possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle
stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle
informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare
effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla
natura e lo scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate
l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo
L’adeguata
verifica “rafforzata” consiste nell’adozione di misure caratterizzate
da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree
dell’adeguata verifica.
La Banca d’Italia ha previsto, per esempio, una serie di misure che possono essere poste in essere dagli intermediari, quali l’acquisizione di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari, conviventi, società in affari; acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e lo scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.
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La Banca d’Italia ha previsto, per esempio, una serie di misure che possono essere poste in essere dagli intermediari, quali l’acquisizione di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari, conviventi, società in affari; acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e lo scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.
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L’adeguata
verifica “rafforzata” consiste nell’adozione di misure caratterizzate
da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree
dell’adeguata verifica.
La Banca d’Italia ha previsto, per esempio, una serie di misure che possono essere poste in essere dagli intermediari, quali l’acquisizione di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari, conviventi, società in affari; acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e lo scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.
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La Banca d’Italia ha previsto, per esempio, una serie di misure che possono essere poste in essere dagli intermediari, quali l’acquisizione di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari, conviventi, società in affari; acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e lo scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.
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L’adeguata
verifica “rafforzata” consiste nell’adozione di misure caratterizzate
da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree
dell’adeguata verifica.
La Banca d’Italia ha previsto, per esempio, una serie di misure che possono essere poste in essere dagli intermediari, quali l’acquisizione di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari, conviventi, società in affari; acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e lo scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.
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La Banca d’Italia ha previsto, per esempio, una serie di misure che possono essere poste in essere dagli intermediari, quali l’acquisizione di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari, conviventi, società in affari; acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e lo scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.
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Ai sensi di quanto disposto dalla parte settima del provvedimento,
le disposizioni del medesimo si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Visualizza il provvedimento utilizzando il seguente link
SENZA CONTARE CHE:
Dal 1° gennaio 2014, chi effettua «attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali», dovrà «accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito» (non di credito), quindi, dovrà installare un Pos presso il proprio punto vendita, ufficio o mezzo ambulante. A prevederlo è l'articolo 15, commi 4 e 5,del Dl 179/2012, .
L’adeguata
verifica “rafforzata” consiste nell’adozione di misure caratterizzate
da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree
dell’adeguata verifica.
La Banca d’Italia ha previsto, per esempio, una serie di misure che possono essere poste in essere dagli intermediari, quali l’acquisizione di maggiori informazioni, anche riguardo altri soggetti come familiari, conviventi, società in affari; acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e lo scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.
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2 commenti:
Non ci dobbiamo preoccupare ci pensera' Profumo a salvare l'Italia, magari nel ruolo di ministro dell'economia, come voleva P.F. Casini, e con una patrimoniale da 400 miliardi!!!!!!
sono solo coriandoli, il punto focale è altrove.
foibar
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