VOLUNTARY DISCLOSURE : QUALCHE SICUREZZA IN PIU'! INTANTO IL TEMPO PASSA E IL COSTO DEL PROFESSIONISTA AUMENTA.
VOLUNTARY DISCLOSURE adesso sappiamo che il raddoppio dei termini da 5 a 10 anni NON potra' esserci:
PIU' DIFFICILE PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE RADDOPPIARE I TERMINI DI ACCERTAMENTO. Nel decreto è stata inserita una norma che prevede condizioni più stringenti per il raddoppio dei termini di accertamento. Questo, in presenza di un reato, sarà possibile "a condizione che la denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'amministrazione finanzia sia inviata entro i termini ordinari dell'accertamento e quindi non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Restano salvi, ha precisato Palazzo Chigi, "gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo" così come "gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015".
TUTELA DALLE CONSEGUENZE PENALI. Lo schema di decreto contiene anche una precisazione sull'applicazione della tutela dalle conseguenze penali della voluntary disclosure che viene estesa anche alle annualità precedenti ai cinque anni dell'accertamento fiscale.
In particolare, spiega il governo, "si prevede che possano accedere alla collaborazione volontaria e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l'accertamento fiscale".
ABUSO DEL DIRITTO. Confermato le disposizioni sull’abuso del diritto e l’elusione fiscale che si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) con una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale). I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono: l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali; la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.
Quando Agenzia delle Entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.
Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
ONERE DELLA PROVA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate.
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