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VOLUNTARY DISCLOSURE. LA CIRCOLARE 27/E - IL DENARO NELLE CASETTE DI SICUREZZA RISCHIA DI ESSERE TUTTO TASSATO AL 60%

SPECIALE VOLUNTARY DISCLOSURE CON IL MIO COMMENTO IN GIALLO E MAIUSCOLO

La circolare 27/E fuga i dubbi sui prelievi non giustificati sui conti esteri chiarendo che per gli stessi non opera alcuna presunzione legale di redditività. 
FINO A IERI IL DUBBIO CHE I PRELIEVI DI LIQUIDITA' POTESSERO ESERE CONSIDERATI COME DEI REDDITI..ERA MOLTO FORTE..
Tuttavia, precisa l'Agenzia, visto che i prelevamenti dai conti esteri costituiscono una variazione del patrimonio, è necessario dimostrarne il rientro in Italia o la perdita di possesso. 
AVETE CAPITO...SE NON DIMOSTRATE COSA AVETE FATTO DEI SOLDI...VERRA' ANCORA CONSIDERATO REDDITO..E TASSATO PESANTEMENTE 
 I prelievi per contanti difficilmente sono documentati dalla cosiddette dichiarazione di trasporto al seguito, quindi il compito del contribuente sarà quello di fornire spiegazioni quanto più esaustive possibili nella relazione accompagnatoria.
INSOMMA IL CONTRIBUENTE DEVE ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI NELLA SPERANZA CHE VENGA CREDUTO..ASSURDO ASSURDO ASSURDO..IN QUANTO SE NON VIENE CREDUTO LO SA SOLO DOPO..E DEVE PAGARE UNA FORTUNA DI TASSE..ANCORA UNA VOLTA IL LEGISLATORE LASCIA APERTO DUBBI MADORNALI

 Del resto alla base della disclosure c'è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla completezza e la veridicità di quello che si scrive e si produce assistita da uno specifico e serio reato in caso di mendacio o incompletezza. Quindi i contribuenti, che sanno a cosa vanno incontro, saranno invogliati a dire   la verità e l'agenzia dovrà fare quanto più affidamento possibile sulle relazioni.
MA COME SI FA A SCRIVERE CHE L'AGENZIA DOVRA' FARE QUANTO PIU' AFFIDAMENTO POSSIBILE...COSA C..O VUOL DIRE...LE PRENDE PER BUONE O NO???PAZZESCO....
 In particolare va specificato se il contante è stato utilizzato per costituire una nuova attività patrimoniale o finanziaria in Italia o all'estero, o se è stato utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi, o se è stato oggetto di liberalità o, infine, il caso più frequente, se è stato utilizzato per spese personali o familiari. 
 Su queste ultime la circolare si richiama al buon senso (il buon senso, la buona fede e l'uniformità di comportamenti devono essere la guida nella procedura) e puntualizza che sono tali quelli che avvengono con cadenza periodica e sono parametrati al tenore di vita ed alla redditività degli attivi esteri. Per questi quindi non serviranno spiegazioni dettagliate, pretese invece dalla circolare per i prelievi estemporanei e di importo superiore alla redditività annuale dei depositi,  pena il potenziale mancato perfezionamento della procedura per incompletezza della stessa. 
Visto che l'impiego dei contanti è probabile che avvenga per circostanze tipo l'acquisto di immobili o di barche, le ristrutturazioni, liberalità a terzi eccetera e che quindi possa realizzarsi un presupposto imponibile in capo ad altri soggetti (invero a volte collegato ad obblighi dello stesso aderente, come accade nel caso di dipendenti pagati “in nero”, che sarebbero soggetti a ritenuta), per questi ipotesi l'agenzia si aspetta ricostruzioni più puntuali, anche se ammette che possa farsi riferimento ad una molteplicità di elementi, pure indiretti. 
INSOMMA ..DEVI AVER PRELEVATO PICCOLE SOMME REGOLARMENTE ALTRIMENTI SON CAZZI..SE NON DIMOSTRI TUTTO..MA PROPRIO TUTTO....
SE AD ESEMPIO HAI VOLUTO PRELEVARE 50.000 EURO PER FARE UN REGALO A TUA MOGLIE (UN DIAMANTE PER ESEMPIO NEL 2009) DEVI DIMOSTRARE L'ACQUISTO DEL DIAMANTE...COME SE UNO AVESSE TENUTO LA RICEVUTA...SIAMO ALL'ASSURDO.

MA PASSIAMO ALLE CASSETTE DI SICUREZZA

 La circolare fornisce alcuni chiarimenti anche sul contante detenuto in cassette di sicurezza o in casa. In quest'ultimo caso con una disclosure domestica il denaro detenuto in casa frutto di evasione fiscale  ancora accertabile (per esempio post 2010, in caso di dichiarazione presentata) va regolarizzato col versamento dei valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato all'aderente appositamente acceso dopo la presentazione dell'istanza. 
E QUALE SAREBBE IL DENARO IN CONTANTI FRUTTO DI EVASIONE? COSA VUOL DIRE..COME E' DIMOSTRABILE???
 Nel caso in cui vi sia stato un trasferimento del contante da una cassetta di sicurezza estera a una italiana andrà fornita la prova che si tratta dello stesso denaro. Anche qui è ammesso il ricorso a prove indirette, come l'accensione di una cassetta di sicurezza in Italia pochi giorni dopo il prelievo effettuato all'estero. 
MA SE AD ESEMPIO UNO AVEVA GIA' UNA CASSETTA DI SICUREZZA IN ITALIA DA ANNI??? E' VALIDO? DEVE DIMOSTRARE DI ESSERCVI ANDATO ENTRO UN PERIODO CONGRUO DI TEMPO...E CONGRUO COSA VUOL DIRE?? SIAMO NEL CAMPO DELL'IMPOSSIBILE...EPPURE LO STTO POTREBBE PUNIRE PESANTEMENTE..SENZA CHE IL CONTRIBUENTE ABBIA LA CERTEZZA DEL DIRITTO..MA SOLO LA SPERANZA NELLO STESSO

Sempre secondo la circolare le cassette di sicurezza non aperte dal 31 dicembre 2009 (per i Paesi white list), non rilevano ai fini della disclosure posto che le violazioni non sono più accertabili. 
QUINDI ATTENZIONE E' SUFFICIENTE CHE VI SIATE RECATI ANCHE UNA SOLA VOLTA NELLA CASSETTA (LA BANCA HA L'INFORMATIVA) E IL PROBLEMA RIMANE
Sulle cassette di sicurezza restano dei nodi irrisolti. Vi sono molti casi dove il contante detenuto in Italia è stato versato in anni recenti in Svizzera (magari per paura della crisi in Italia). Se ad esempio il contante è stato versato in cassetta di sicurezza (o anche in un conto corrente) nel 2013 non sembra corretto tassarlo tutto in quell'anno (nonostante la presunzione di redditività ex articolo 12, comma 2, Dl 78/2009). L'Agenzia dovrà forse fidarsi delle dichiarazioni del contribuente e delle prove indirette che questo fornirà. Se si possedeva una cassetta di sicurezza in Italia chiusa poco prima del versamento in Svizzera, sarà verosimile che l'eventuale evasione sia al più da spalmare negli anni. Similmente se il soggetto è un pensionato sarà difficile che si tratti di materia imponibile, mentre se il soggetto è un imprenditore individuale con una ditta “vecchia” 30 anni occorrerà guardare alla redditività media o ai dati degli studi di settore. 

LA COSA ASSURDA E' CHE NON SI PARLA DI TASSE INSIGNIFICANTI..MA PER IL LIBERO PROFESSIONISTA SI PARLA DI TASSAZIONI DEL 60%..
LA CASETTA SE E' DI UN PENSIONATO...POTRANNO SEMPRE ANDARE A VEDERE I FIGLI..PER NON PARLARE DI TUTTI I DELEGATI AD ACCEDERE ALLA CASSETTA STESSA...
INSOMMA UNA VERA CASSETTA DI PROBLEMI.....E IL FISCO ANCORA UNA VOLTA NON E' CHIARO ..LASCIANDO NEL BUIO IL POVERO CONTRIBUENTE...

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