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NEL MIRINO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE TUTTI I RESIDENTI AIRE! AL VIA CONTROLLI E VERIFICHE A TAPPETO

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L’articolo 7 del DL 22-10-2016 (G.U. 24-11-2016 n. 249), rubricato “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate” contiene un comma che forse è passato fin troppo sotto traccia, anche fra gli addetti ai lavori.
Il comma 5 di tale articolo recita testualmente: “Dopo il comma 17 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi: «17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione. 17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell’Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.“.
In sostanza:
  • A regime i Comuni dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i nomi di tutti i cittadini che faranno richiesta di iscrizione all’AIRE e ciò al fine di creare liste selettive di soggetti da sottoporre ad eventuali verifiche;
  • In fase di prima attuazione, i Comuni segnaleranno i nominativi dei cittadini italiani che abbiano fatto richiesta di iscrizione all’AIRE a partire dal primo gennaio 2010 e l’Agenzia delle Entrate, incrociando tali dati con quelli di coloro che hanno presentato istanza di VD, formerà liste selettive di contribuenti successivamente oggetto di possibili verifiche per mancata compliance fiscale.
Le informazioni così acquisite potranno inoltre dar luogo a richieste di informazioni di gruppo nel caso in cui il contribuente italiano abbia trasferito la residenza in un Paese straniero con cui vige un accordo che preveda lo scambio di informazioni con l’Italia.

I nuovi controlli su pensionati ed expats
La legge precisa che i nominativi di tutti i pensionati e di tutti gli espatriati iscritti all’Aire dopo il primo gennaio 2010 saranno inseriti in una lista per i controlli relativi alle attività e agli investimenti finanziari all’estero non dichiarati in Italia e che, per formare le liste selettive dei controlli si incroceranno i dati dei residenti all’estero e di coloro che hanno presentato istanza di collaborazione volontaria
Occorre ricordare che tutti coloro che hanno presentato istanza di collaborazione volontaria sono già stati inseriti nella banca dati Cover proprio allo scopo di individuare le persone fisiche, residenti, che hanno dichiarato al fisco, nel regime agevolato, le attività finanziare estere da essi possedute. Tuttavia l’incrocio dei dati delle liste suddette appare una contraddizione ed una forzatura, infatti i residenti all’estero non avevano la facoltà di aderire al regime di collaborazione volontaria, riservata solo alle persone fisiche residenti in Italia, quindi, a parte casi limite per meri motivi prudenziali o per effettiva volontà di disvelamento di una fittizia residenza all’estero, non vi sarà alcun dato da incrociare in quanto per i cittadini italiani residenti all’estero, come individuati nelle liste selettive consegnate dai comuni all’AF, sarebbe stato impossibile presentare l’istanza.
Pertanto tutte le persone fisiche espatriate: pensionati, giovani, ricercatori, imprenditori, cercatori di speranza, sono potenzialmente nel mirino dell’Agenzia delle Entrate, che cercherà di ricondurne la residenza, e dunque l’assoggettamento a tassazione, in Italia.
Quanti sono gli italiani all’estero
Dal 2010, quando gli italiani residenti all’estero erano 2,3 milioni, oggi, nel 2016 siamo giunti a circa 4,5 milioni, raddoppiando in soli 5 anni la popolazione che ha deciso di trasferirsi stabilmente fuori dal Paese, per i motivi più diversi, ma sostanzialmente, per cercare di sopravvivere alla crisi ed alle problematiche socio-politiche interne.
Il trend è crescente e continuo, ma sembra che il Governo, invece di favorire il rientro dei connazionali, sebbene fosse stata emanata un norma temporanea di favore di cui alcuni avevano usufruito, cerchi di sottoporre a controlli severi tutti coloro che sono andati all’estero, anche giovani in cerca di lavoro o anziani, che cercano di trascorrere più agevolmente gli anni della pensione.
Chi rischia maggiormente
Certo che le modalità del controllo più che un segnale forte a chi pensasse di evadere redditi prodotti all’estero, sembrano un modo per salvaguardare le esigenze di cassa con i «nuovi» emigranti.
Dunque la caccia è aperta!
Le categorie più a rischio sono sicuramente i lavoratori autonomi all’estero ed i lavoratori specializzati (ricercatori), per i quali l’Af potrebbe cercare di ricondurre la effettiva residenza in Italia sulla base di criteri territoriali anche famigliari e personali.
Ma una categoria sicuramente a rischio è quella dei pensionati, che sono più di 500.000, con un trend in crescita addirittura del 40% nel 2014, e che hanno deciso di trasferire la residenza in quei Paesi dove possono spendere meno e vivere meglio, come in genere i Paesi più caldi (Portogallo, Marocco, Canarie, Paesi sud-americani e caraibici, ecc.).
Essi oggi usufruiscono della esenzione quasi totale dalla tassazione italiana e della percezione della pensione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in quanto le Convenzioni in essere con l’Italia consentono ai Paesi di emigrazione di tassare al posto nel nostro Paese, pertanto abbassando le aliquote sui redditi da pensione essi riescono ad attrarre quanti più residenti possibile.
Su di essi grava già la spada di Damocle dell’Inps il cui presidente, poco tempo fa, aveva già suggerito di intervenire con una norma che riducesse la parte non tassabile delle pensioni pagate ai cittadini italiani residenti all’estero.
Conclusione - Il test della resistenza delle residenze estere

Per quanto riguarda tutti i soggetti emigrati all’estero post-crisi, il suggerimento è di affidarsi ad un professionista esperto in materia di fiscalità internazionale che possa valutare adeguatamente la esistenza delle condizioni necessarie e sufficienti per avere la  residenza fiscale all’estero e poter essere sicuri di non incorrere in sanzioni o riprese.

WMO LUGANO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSULENZE SU VOLUNTARY DISCLOSURE E RISPETTO DEI PARAMETRI NORMATIVI CHE GARANTISCONO LO STATUS FISCALE DI RESIDENTE ESTERO.

INFO@WMOGROUP.COM


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2 commenti:

Anonimo ha detto...

E ovvio che i residenti all'estero hanno attività all'estero ed è ovvio che non le dichiari, poiché essendo residente all'estero le tasse le dichiara all'estero. I controlli si fanno per scoprire residenze fittizie, che poi nei paesi black o gray si dovrebbero fare sempre, a prescindere dalla circolare...cmq è interessante il grado di analfabetismo raggiunto anche dalle Agenzie Fiscali

Anonimo ha detto...

Mi sembra tutto chiarissimo . IO ho un problema inverso .Pensionato intendo chiedere la residenza fiscale all'estero e adempiere tutte le norme al riguardo ( AIRE ecc ) I miei soldi guadagnati regolarmente investiti qui in italia in banche italiane m non intendo trasferirli all' estero ma mantenerli qui in italia . Ho qualche problema ?? Cosa devo fare ?? Grazie a chi mi può fornire consulenza