BITCOIN: L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON CHIARISCE TUTTI I DUBBI: LA POSIZIONE DI ASSOB.IT
«Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito
dei clienti della Società, persone fisiche che detengono le criptovalute
al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a
pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili
mancando la finalità speculativa».
NON E' ASSOLUTAMENTE ESAUSTIVA, ECCO IL COMUNICATO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
assob.it, Associazione per lo sviluppo delle tecnologie Blockchain, accoglie positivamente la Ris. AE 72/E pur apprezzandola solo in parte.
Assob.it, Associazione per lo sviluppo delle tecnologie Blockchain, accoglie positivamente la Ris. AE 72/E pur apprezzandola solo in parte. La Risoluzione contiene una buona ricostruzione dell’innovazione, partendo dalla Sentenza della Corte Europea di Giustizia C-264/14 del 22.10.2015 e ribadendo l’esenzione IVA sancita dalla stessa Sentenza: “l’attività che la Società intende porre in essere (compravendita di bitcoin NdR), remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l’importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere bitcoin e la migliore quotazione reperita dalla Società sul mercato, debba essere considerata ai fini Iva quale prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
Assob.it rileva come tale posizione, in linea con l’interpretazione europea, sia un passo positivo nella direzione di eliminare dubbi e perplessità sulla possibilità di utilizzo, anche se si concentra esclusivamente sull’aspetto di mezzo di pagamento. Detta visuale ingenera alcune criticità interpretative, anche in relazione agli orientamenti in seno all’Unione Europea.
Infatti, l’assimilazione del bitcoin alle valute non è perentoria nella Sentenza C-264/14 e sia l’European Banking Authority,( Opinion on Virtual currencies, June 2014), sia la Banca Centrale Europea (Virtual Currency Schemes, Febbraio 2015) hanno evidenziato la non assimilabilità tra valuta e criptovaluta, contestando anche l’uso del concetto di valuta/moneta, usato per consuetudine.
L’equiparazione sic et simpliciter a valute determina una zona di incertezza per i capital gain derivanti dall’utilizzo di criptovalute da parte di persone fisiche, dato che la Risoluzione non prende chiaramente posizione in tal senso e menziona una generica non imponibilità prevista per i capital gain originati da valute estere solo a determinate condizioni nel sottolineare che l’exchanger non è sostituto d’imposta.
Assob.it deve sottolineare come non vi sia alcun obbligo di “schedatura” per gli acquirenti di bitcoin, essendo possibile la non emissione di fattura ai sensi del disposto dell’art. 36-bis del DPR 633/72, nonché come sia totalmente fuori luogo l’affermazione “Da ultimo, si ritiene che la Società istante, intenzionata ad esercitare professionalmente l’attività di negoziazione a pronti di valuta, sia assimilabile ai soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”
Assob.it sta partecipando ai tavoli di discussione a livello Europeo, quale membro del Working Group in merito alla Proposta di modifica della IV Direttiva Antiriciclaggio da cui emerge con chiarezza come le valute virtuali non siano comprese in alcuna delle definizioni attualmente previste dalla normativa e che necessitano quindi un intervento per comprenderle.
Assob.it auspica, pertanto, la creazione di un tavolo con le Autorità Italiane per contribuire alla creazione di un framework legislativo ed amministrativo coerente con le tendenze europee. Assob.it è una realtà nazionale unica senza scopo di lucro costituita al fine di promuovere la più ampia diffusione della tecnologia blockchain e di rappresentare gli interessi e le istanze di tutti i soggetti che svolgano le attività connesse.
BITCOIN: L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON CHIARISCE TUTTI I DUBBI: LA POSIZIONE DI ASSOB.IT
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