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VOLUNTARY DISCLOSURE LA CIRCOLARE DI IERI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

Da oggi si puo' inoltrare la domanda di voluntary disclosure. È  importante per tutte quelle persone che hanno paura di essere pizzicare dalla agenzia delle entrate con dei controlli nei prossimi mesi.
Infatti dal momento in cui l'agenzia ti accerta non puoi più  fare la voluntary.LA COSA INTERESSANTE È CHE PUOI FARE UNA VOLUNTARY DISCLOSURE  PARZIALE IN ATTESA DI MAGGIORI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA AGENZIA E POI FARE LE INTEGRAZIONI NECESSARIE ENTRO SETTEMBRE.

dUfficio Comunicazione agenzia delle entrate
COMUNICATO STAMPA
Voluntary disclosure
Riaprono i termini di adesione alla procedura
Il Dl n. 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 249, dispone
la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti  dalla legge n.186 del 2014. Fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande  per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Inoltre, l’integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni (articolo 5-quater,
comma 2, lettera a) potranno avvenire fino al 30 settembre 2017. I soggetti interessati  potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30
settembre 2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata
comunque entro il 30 settembre 2017.
Cosa prevede il decreto - La nuova norma prevede che le domande siano presentate
secondo modalità previste da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate   che sarà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del Dl n.193 del 2016.
Tuttavia, coloro che intendono inviare già a partire da oggi l’istanza di accesso alla  nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il “vecchio” modello  di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.  13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le  modalità previste al punto 4 del provvedimento.
Inoltre possono inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del
Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con
l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad
esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.
Roma, 25 ottobre 2016

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