STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


TASSA DI SUCCESSIONE E LA FREGATURA DELLE POLIZZE VITA

E' DA ANNI CHE VE NE PARLO DELLA ASSOLUTA INUTILITA' DAL PUNTO DI VISTA FISCALE DI UNA POLIZZA VITA .....ANZI..I CARICAMENTI DI UNA POLIZZA ITALIANA SONO SPESSO FEROCI ...UN VERO FURTO.
OGGI OSPITO L'ARTICOLO DI PAOLO CARDENA' CHE RIPRENDE CONCETTI A VOI LETTORI DI MERCATO LIBERO PIU' CHE NOTI...MA RIPETERE A VOLTE GIOVA...
POLIZZE SULLA VITA E UNIT LINKED: IN ARRIVO LA MANO (PESANTE) DEL FISCO? di Paolo Cardena'
Qualche settimana fa, mi sono imbattuto con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n 76/E del 16/09/2016 , nella quale viene chiarita la modalità di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. La circolare in esame, mi permette di ....
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parlare di un tema assai attuale che è quello del possibile inasprimento dell’imposta di successione, che altro non è che uno dei cinque rischicapitali (che nel frattempo sono diventati SEI) che ci sta accompagnando in questo percorso divulgativo,  e lo farò cercando di valutare alcuni possibili riflessi in capo alle polizze vita, comunemente utilizzate per il trasferimento di patrimoni in esenzione di imposta di successione.
Come noto, l’Italia gode di regime particolarmente agevolato nel trasferimento delle ricchezze a seguito di successione mortis causa, ma anche nell’ambito delle donazioni. Si tratta di un regime agevolato che non ha uguali nel contesto europeo e che identifica l’Italia come un vero e proprio “paradiso fiscale” per questi istituti (successione e donazione). Per verificare il privilegio di cui gode l’Italia, è possibile consultare la seguente tabella, dove vengono raffrontati i diversi regimi di tassazione esistenti in altri paesi europei.

 Di conseguenza, anche il gettito che lo Stato estrae dalle successioni e dalle donazioni è del tutto imparagonabile alle altre realtà europee e non solo.
La crisi economica in cui è precipitata l’Italia negli ultimi 7 anni,  ha accentuato la fragilità delle finanze pubbliche, in un contesto –quello italiano – di persistente debolezza della crescita che non aiuta a migliorare la qualità dei conti pubblici. Come ho avuto modo di scrivere in un precedente articolo  dopo la crisi del 2009 tutte le maggiori economie mondiali hanno conosciuto robusti tassi di crescita che, nel giro di pochi anni,  hanno consentito di superare la crisi iniziata nel 2008. Possiamo discutere sulla qualità della ripresa economica, ma non sul fatto che queste economie siano cresciute, trainando, grazie all’export,  anche il nostro Paese. Discorso diverso, invece, riguarda l’Italia. Dopo una breve ripresa nel 2010 e parte del 2011, il nostro Paese ha conosciuto altre 3 anni di grave recessione che ha deteriorato i saldi delle finanze statali, con il debito pubblico che giunto al 133% del Pil. La congiuntura globale sta conoscendo una fase di rallentamento, peraltro confermata dalle frequenti rivisitazioni al ribasso da parte delle principali istituzioni finanziarie, e non si può escludere che tra qualche semestre si possa assistere ad una nuova recessione. Una contrazione economica che troverebbe l’Italia in una condizione fragilità, ancora alle prese con i postumi derivanti da 7 lunghi anni di crisi, che hanno accentuato la vulnerabilità della nostra economia e dei saldi di finanza pubblica. Quanto appena affermato trova ampio conforto proprio negli ultimi deboli dati relativi alla crescita del Pil italiano che, nonostante fattori esterni estremamente favorevoli (bassi tassi di interesse, basso prezzo del petrolio, manovre espansive della Bce  ed euro debole), non riesce ad ottenere performance apprezzabili idonee a migliorare i conti pubblici. 


Prova ne è la ritualità con la quale il Governo è costretto a chiedere alla Ue maggiori spazi fiscali, al fine disinnescare (rinviare) le clausole di salvaguardia, troppo incautamente poste a presidio dei saldi di finanza pubblica.
In un contesto del genere, date le crescenti necessità di cassa da parte dello Stato italiano, considerato che non esistono ulteriori spazi per estrarre gettiti fiscali da altre componenti del tessuto economico (l’aumento dell’Iva avrebbe effetti recessivi, il lavoro è già ampiamente tassato, stessa cosa vale per le imprese, mentre gli immobili sono gravati dall’Imu), il sospetto –purtroppo fondato- è che l’attenzione del fisco possa concentrarsi sulla ricchezza degli italiani e sui patrimoni. 

Già in passato, con l’introduzione dell’imposta di bollo sui risparmi e l’inasprimento della fiscalità su quelle che vengono impropriamente definite “rendite finanziarie”, abbiamo avuto prova della scarsa sensibilità, da parte del Governo, verso i risparmi degli italiani che, durante questo lungo periodo di crisi, hanno anche assolto al compito di ammortizzatore sociale.
Quindi, il rischio è quello che lo Stato possa in qualche modo colpire le ricchezze degli italiani con un’imposta patrimoniale (ne ho parlato QUI e anche altrove) o attraverso l’inasprimento dell’imposta sulle successioni; anche perché, a parer di chi scrive, per ovvie ragioni, quest’ultima sarebbe politicamente più sostenibile rispetto a un’imposta patrimoniale. D’altra parte, il timore è assai fondato se si pensa alle modalità con le quali avvenne l’inasprimento della tassazione sulle rendite finanziarie. Il Governo, in quella occasione, per rendere l’intervento più “accettabile” agli occhi dell’opinione pubblica, veicolò il messaggio secondo il quale l’aumento della tassazione, allineando il prelievo fiscale ai livelli degli altri paesi europei,  avrebbe risposto a criteri di  maggiore equità. Dato il regime particolarmente agevolato di cui gode il trasferimento di patrimoni in ambito successorio rispetto agli altri paesi europei, potete ben comprender quanto siano fondati i timori dell’inasprimento dell’imposta di successione.

Tant’è che già all’inizio del 2015, è stata formalizzata una proposta di legge che prevede l’abbassamento delle franchigie e l’aumento delle aliquote. In particolare, la proposta (consultabile al seguente indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0028740) prevede che i trasferimenti di ricchezza mortis causa o per donazione, siano tassati secondo lo schema di seguito riportato:
  • ·         a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
  • ·         a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
  • ·         a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
  • ·         a favore di altri soggetti: 15 per cento.

Inoltre, per i trasferimenti eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono previste delle aliquote triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti.
Da precisare che la proposta di legge comprende nell'asse attivo ereditario anche i “titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, tutti gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati nonché ogni altro bene o diritto”: si  tratta di titoli che, a normativa vigente, godono dell’esenzione totale dall’imposta di successione.

Come sapete, i beneficiari delle assicurazioni sulla vita acquisiscono, ai sensi dell’Art.1920 codice civile,  un diritto proprio e i capitali derivanti da polizze sulla vita sfuggono dal perimetro di definizione di asse ereditario. Infatti, l’Art. 12 del Decreto Legislativo  n.346 del 31/10/1990 stabilisce che non  concorrono a formare l’attivo ereditario le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto”.
E’ bene chiarire che la proposta di legge che si propone di riformare l’imposizione successoria, allo stato attuale,  non fa menzione delle polizze vita che, pertanto, a legislazione vigente continuano a mantenere i privilegi di esenzione  di cui abbiamo detto.
Tuttavia, è bene chiarire che da parte del Governo e del fisco, esiste un’intenzione abbastanza palese finalizzata a riqualificare talune tipologie di polizze. A sostegno di quanto appena affermato, ci soccorre proprio la Risoluzione 76/E del 2016 di cui ho detto in apertura e che ha stimolato il ragionamento proposto con questo mio contributo. La Risoluzione in parola, chiarisce  le modalità di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. In buona sostanza, si tratta di una risoluzione esplicativa delle Circolare n. 8 del 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate era intervenuta per chiarire  le modalità di calcolo da seguire per individuare la componente del capitale erogato relativo al rischio demografico rispetto a quella relativa al contenuto finanziario.

Ma andiamo con ordine.
 Il trattamento fiscale (ai fini Irpef) dei capitali percepiti dai beneficiari di polizze assicurative sulla vita in caso di decesso dell’assicurato è stato oggetto di importanti modifiche con la Legge di Stabilità 2015. A seguito di tali modifiche, l’esenzione in precedenza prevista per l’intero capitale corrisposto in caso di decesso dell’assicurato, è stata limitata alla sola quota dei capitali erogati a copertura del rischio demografico.
Di conseguenza, mentre per le polizze “puro rischio” l’intero capitale erogato in caso di decesso continua in ogni caso a godere dell’esenzione dalla tassazione, alcuni dubbi sono sorti circa la modalità di individuazione della porzione esente e della porzione che a seguito delle modifiche diviene soggetta a IRPEF nelle polizze c.d. miste, e cioè quelle polizze i cui premi sono in parte finalizzati alla copertura del rischio demografico, ed in parte destinati ad investimento finanziario.
Per tali polizze sarà infatti necessario distinguere il capitale erogato a copertura del rischio demografico (che continua a rimanere esente), dalla componente di rendimento finanziario dell’investimento sottostante alla polizza (che a seguito della modifica normativa diventa soggetta ad IRPEF). Pur omettendo gli aspetti tecnici precisati dall’Agenzia delle Entrate ai fini della distinzione del capitale erogato a copertura rischio demografico e di quello derivante dalla componente finanziaria, in queste sede preme soprattutto evidenziare l’orientamento del Governo (e del fisco) finalizzato a “riqualificare” lo status di alcuni tipi di polizze al fine di estrarre maggiore materia imponibile.
Se questo orientamento dovesse essere confermato o peggio accentuato da esigenze di cassa da parte del governo, non mi sentirei di escludere il rischio che i privilegi di cui godono le  assicurazioni sulla vita possano rimanere indenni da un eventuale inasprimento delle imposte di successione, dato che, negli ultimi anni, taluni tipi di prodotti hanno raccolto l’attenzione di un numero elevato di risparmiatori che hanno concentrato a favore di queste assicurazioni ingenti capitali e quindi, per lo Stato, attraente e potenziale materia imponibile.
Essendo queste delle entrate strutturali (cioè proprio quelle la cui carenza è stata posta in risalto dalla Ue nella valutazione del progetto della legge di bilancio per il 2016), un giro di vite sulla materia successoria sarebbe vista di buon occhio anche da parte della stessa Ue.
Se il governo dovesse davvero riformare la fiscalità successoria, le sorti delle polizze sulla vita (es: Unit Linked) dipenderanno, essenzialmente, da due fattori:
- Le esigenze di cassa da parte del Governo (che appaiono alte)
- Dalla forza della lobby delle assicurazioni.

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2 commenti:

Ebay Numero Verde ha detto...

Grazie per la condivisione et complimenti per il blog!

Omnia Funds Consulting ha detto...

Ritorno sul'argomento in quanto definire "fregatura" le polizze vita, ramo I e ramo III,mi sembra alquanto un eufemismo considerando quanta spazzatura propongono le banche soprattutto quelle commerciali. Ora,stando alla normativa vigente,i vantaggi ci sono se non altro per le ramo III che consentono la compensazione fiscale,per le ramo I rendimenti costanti anche se in calo ma senza oscillazioni. I costi possono essere un problema ma sono scontabili. Per quanto alla successione e donazione per ora sono avvantaggiate, se dovesse cambiare penso che si agirà su qualunque fronte anche su titoli di stato. Il vantaggio maggiore però riguarda la certezza del prezzo al verificarsi della morte per le ramo I e protezione parziale sulle minusvalenze nelle ramo III;questo aspetto non è presente in nessuno strumento finanziario.In quanto all'autore dell'articolo vale la pena ricordare che lavora per una banca e che fino a quando le poteva sottoscrivere non si è fatto problemi...ora che non sono più disponibili,le ramoI,rispetto ai competitors se ne fa un gran parlare.
Non sono certo un fautore delle polizze....ma tanto dovevo per correttezza di informazione. Sempre disponibile a confronto....un Saluto.