STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


LE DONAZIONI DA UN SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO DI ASSET IMMOBILIARI E FINANZIARI NON PRESENTI IN ITALIA SONO ESENTI DA TASSAZIONE IN ITALIA

 ALLORA, QUI DI SEGUITO VI RACCONTO COME SI PUO' TRANQUILLAMENTE AGGIRARE IL FISCO ITALIANO CON L'ASSENSO (E L'AIUTO DEL FISCO STESSO)

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SE MARIO ROSSI VA A VIVERE A PANAMA E SI ISCRIVE ALL'AIRE E LAVORANDO ACCUMULA UNA CERTA RICCHEZZA (O MEGLIO, ANDANDO A VIVERE A PANAMA HA TRASFERITO 5 MILIONI DAL SUO CONTO PRESSO BANCA INTESA)...e se sempre Mario Rossi trova una bella occasione e investe tutti i 5 milioni 20 appartamenti nel cuore di Panama......

ECCO CHE UNA MATTINA FA 20 ATTI DI DONAZIONE A 20 FAMILIARI CHE VIVONO IN ITALIA E QUESTA DONAZIONE NON SCONTA NESSUNA TASSA IN ITALIA!!!

COSA DIFFERENTE SE I 20 APPARTAMENTI FOSSERO SUL TERRITORIO ITALIANO

INSOMMA VALE LA REGOLA CHE SE SEI ITALIANO E VIVI ALL'ESTERO E HAI COMPRATO CASE E BENI ALL'ESTERO GODI DI ENORMI VANTAGGI CHE L'ITALIANO CHE VIVE IN ITALIA E COMPRA IMMOBILI IN ITALIA NON HA.

INSOMMA ALCUNI ANIMALI SONO PIU' UGUALI DEGLI ALTRI SEMPRE CHE NON VIVONO NELLA FATTORIA ITALIA MA NELLA FATTORIA DI FIANCO ...CHIAMATA SVIZZERA O PANAMA O GIU' DI LI'

questa norma è molto interessante ai fini di bypassare la VOLUNTARY DISCLOSURE...avete capito?

 Donazioni dall’estero, tasse limitate

di Laura Ambrosi e Fabio Pari pdf Ctr Marche 594/3/2016
La donazione da parte del soggetto residente all’estero sconta l’imposta solo sui beni situati nel territorio italiano. Si tratta di un principio inderogabile del nostro ordinamento. Di conseguenza, in presenza di beni collocati oltreconfine, solo una parte del trasferimento è assoggettata a tassazione. Ad affermarlo è la commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza 594/3/2016 (presidente Storti, relatore Bascucci).

IN pratica, SECONDO L'ARTICOLO DEL SOLE 24ORE  se io risiedo a PANAMA o in un paese dove non ci sono tasse di donazione (o successione) e DONO la mia casa a Dubai a mio figlio, NON PAGO TASSE DI DONAZIONE IN ITALIA E NON LE PAGO NEPPURE SE LA DONAZIONE LA FACCIO A UN ESTRANEO..
La vicenda nasce da un atto di donazione registrato a San Marino, da parte di un soggetto lì residente, in favore di un familiare in Italia. L’agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione volto al recupero dell’imposta di donazione su tutti i beni trasferiti con tale atto (quote, azioni e crediti) nonostante parte di questi fossero situati fuori dal territorio italiano.
L’ufficio motivava la pretesa facendo riferimento all’articolo 55, comma 1-bis del Testo unico sull’imposta di successione e donazione (Dlgs 346/1990 ), in base al quale è obbligatoria la registrazione di tutti gli atti di donazione a beneficio di soggetti residenti in Italia, anche se formati all’estero.
Il contribuente impugnava il provvedimento davanti al giudice tributario, lamentando un’errata interpretazione della norma. La commissione provinciale respingeva il ricorso e la sentenza veniva impugnata in appello. La Ctr, riformando la decisione dei giudici di primo grado, ha fornito importanti chiarimenti sul punto.
Innanzitutto i giudici hanno rilevato che l’oggetto della lite era l’imposta di donazione disciplinata dal Dlgs 346/90. Con riguardo alla territorialità, l’articolo 2 prevede che in caso di donazione mediante atto rogato all’estero, effettuata da un soggetto non residente, solo i beni presenti in Italia vanno assoggettati a tassazione.
L’ufficio, per motivare la propria tesi difensiva, aveva rilevato che l’articolo 55, richiamando le disposizioni in materia di imposta di registro, rappresentava un’abrogazione tacita e interpretativa del criterio di territorialità, con la conseguenza che tutti i beni donati, anche se esistenti all’estero, dovevano essere tassati in Italia.
I giudici di appello, sul punto, hanno rilevato che l’articolo 55 concerne solo le modalità di registrazione, dal momento che anche l’atto di donazione è soggetto a quest’obbligo. Le due imposte (di donazione e di registro) sono ben distinte tra loro e il presupposto impositivo dell’imposta di donazione è contenuto solo nel Dlgs 346/90. Di conseguenza l’articolo 55 prevede semplicemente un obbligo di registrazione in Italia anche per gli atti donazione esteri effettuati in favore di donatari residenti nello Stato, ma tale adempimento non influisce sull’assoggettamento a imposta di donazione.
Nel caso specifico i beni esteri, quindi, non dovevano scontare alcuna imposta, anche se trasferiti ad un soggetto residente in Italia.
Un’ulteriore conferma in tal senso emerge dalla risoluzione 904-3/2015 dell’agenzia delle Entrate della Lombardia, secondo la quale l’atto di donazione formato all’estero non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni per i beni siti fuori dal territorio nazionale.
La decisione appare particolarmente interessante poiché, oltre a essere tra le prime sull’argomento, afferma un principio applicabile anche alle possibili donazioni derivanti dalla voluntary disclosure. Non di rado, infatti, oggetto delle regolarizzazioni sono beni esteri ricevuti in donazione da soggetti esteri: secondo tale interpretazione, quindi, non è dovuta alcuna imposta di donazione.

WMO grazie alla sua esperienza e al nostro partner primario Studio Notarile ha la massima competenza per una consulenza (a pagamento) sull'argomento! Da anni aiutiamo i nostri lettori / clienti con queste problematiche e i nostri professionisti in Italia hanno fatto risparmiare tasse molto importanti in occasioni simili
MERCATILIBERI@GMAIL.COM

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