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IL TRATTAMENTO DELLA SUCCESSIONE IN EUROPA E NON

Il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni.
Lo scopo di tale Regolamento è quello di individuare un’unica disciplina in tema di successioni, stabilendo come criterio per la scelta della Legge applicabile, quella del luogo ove il defunto aveva la “residenza abituale” al momento della morte. 
Il de cuius può sempre derogare a tale indicazione scegliendo come Legge applicabile quella del Paese di cui ha la cittadinanza. Nel caso in cui il de cuius avesse più cittadinanze, la scelta può riguardare una di esse. La Legge applicabile alla successione disciplinerà l’intera successione indipendentemente dalla natura dei beni. (QUINDI VALE ANCHE PER IMMOBILI IN ITALIA)
Conseguenza dell’applicazione di tale Regolamento sarà che uno Stato membro della UE dovrà accettare talune situazioni che, in base all’ordinamento interno, non avrebbero trovato alcun riconoscimento (tipico esempio è il divieto dei patti successori).
Il Regolamento esplica i suoi effetti anche con riferimento alla giurisdizione. Infatti i soggetti competenti a decidere sulla successione sono gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il de cuius aveva la propria “residenza abituale” al momento della morte. Le decisioni prese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri. Tali decisioni, inoltre, possono essere eseguite in un altro Stato membro, solo dopo essere state dichiarate esecutive su istanza di parte. Il Regolamento istituisce il certificato successorio Europeo.
L’uso del certificato non è obbligatorio e non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi nei diversi Stati membri.
Il certificato potrà essere utilizzato per dimostrare la qualità di erede o di legatario, l’attribuzione di beni determinati, i poteri dell’esecutore testamentario o dell’amministratore dell’eredità.
Il certificato verrà rilasciato da un organo giurisdizionale dello Stato membro (per l’Italia sono stati individuati i Notai) su domanda di un erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità.
Il certificato dovrà contenere, tra le altre cose, i dati dell’Autorità di rilascio, il numero di riferimento, le ragioni della competenza, la data, le generalità del richiedente, del defunto, dei beneficiari e la legge applicabile.
Il Regolamento stabilisce che per gli atti o i documenti emessi in un Stato membro, ai sensi del Regolamento stesso, non è richiesta alcuna legalizzazione né altra forma analoga.

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