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PROTOCOLLO DI INTESA ITALIA SVIZZERA

 QUI DI SEGUITO TROVATE L'ACCORDO ITALIA SVIZZERA FIRMATO IN SETTIMANA

Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
L’articolo 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla 


disposizione seguente:
«Articolo 27
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d’imporre a uno Stato contraente l’obbligo di:
a. adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato contraente;
b. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quella dell’altro Stato contraente;
c. fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità del presente articolo, l’altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una persona.»
Articolo II
La seguente nuova lettera viene inserita nel Protocollo aggiuntivo:
«ebis) che, per quanto concerne l’articolo 27:
(1) lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni;
(2) le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 27 della Convenzione:
(i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta,
(ii) il periodo di tempo oggetto della domanda,
(iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
(v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
(3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un
singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti);
(4) lo scambio automatico d’informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo d’informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di strumenti giuridici separati;
(5) nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»
Articolo III
1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il Protocollo di modifica entra in vigore quando è stata ricevuta l’ultima di queste notifiche.
2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.
Fatto a Milano, il 23 febbraio 2015, in due esemplari in lingua italiana.
Per il Consiglio federale svizzero:
Per il Governo della Repubblica Italiana:

 COMUNICATO MEF_GOV) Fisco: Italia e Svizzera firmano l'accordo sullo scambio
d'informazioni. Fine del segreto bancario

Comunicato Stampa N° 40 del 23/02/2015
Il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero hanno siglato il Protocollo che modifica la
Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni. Il Protocollo, che prevedendo
lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali secondo lo standard Ocse pone fine al
segreto bancario, è stato firmato per l’Italia dal Ministro dell’economia e delle finanze Pier
Carlo Padoan, e per la Svizzera dal Capo del Dipartimento federale delle finanze Eveline
Widmer-Schlumpf. Insieme al Protocollo è stata anche sottoscritta una 'road map', un
documento politico che fissa il percorso per la prosecuzione dei negoziati su altre questioni
tra cui la tassazione dei lavoratori frontalieri.
Il Protocollo, che modifica la Convenzione del marzo 1976 e deve ora essere ratificato dai
rispettivi Parlamenti, pone le basi per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi e per
contrastare il fenomeno dell’evasione e dell’infedeltà fiscale.
Una volta ratificato il Protocollo, le autorità fiscali italiane potranno richiedere alla Svizzera
informazioni, ivi comprese “richieste di gruppo”, anche su elementi riconducibili al periodo di
tempo decorrente dalla data della firma, quindi da oggi. Ciò produce effetti ai fini della
regolarizzazione spontanea dei capitali detenuti illegalmente nella Confederazione (la
cosiddetta voluntary disclosure). La Svizzera, impegnandosi ad un effettivo scambio di
informazioni, viene a tal fine equiparata ai Paesi non black list e i contribuenti italiani
potranno sanare le irregolarità pagando integralmente le imposte dovute, come prevede la
legge sulla voluntary disclosure, e usufruendo di un regime sanzionatorio più conveniente e
di termini di prescrizione dell’accertamento più favorevoli. La firma del Protocollo consente
quindi immediatamente alle nostre autorità di individuare potenziali evasori italiani che
Comunicato Stampa N° 40 del 23 febbraio 2015 Fisco: Italia e Svizzera firmano l'ac... Pagina 1 di 4
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0040.html 25/02/2015
detengono patrimoni in territorio svizzero. Tale possibilità concreta costituisce
evidentemente uno stimolo alla regolarizzazione da parte dei contribuenti italiani che entro
settembre 2015 possono aderire alla voluntary disclosure.
Con la ratifica del Protocollo la Svizzera sarà inoltre inclusa nelle white lists italiane e uscirà
dalle black lists basate esclusivamente sull’assenza dello scambio di informazioni.
Quanto allo scambio automatico di informazioni, l’Italia è stata tra i Paesi ‘early adopter’ del
nuovo standard Ocse, e rientra quindi tra i Paesi che si sono impegnati ad adottarlo a partire
dal 2017 con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016. La Svizzera si è
impegnata ad adottare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018, con
riferimento all’annualità 2017. Poiché lo standard prevede la reciprocità, il primo scambio
automatico di informazioni di carattere finanziario tra Italia e Svizzera avverrà entro
settembre 2018 con riferimento all’anno 2017. I conti finanziari oggetto di comunicazione
automatica all’Agenzia delle Entrate sono quelli di custodia, di deposito e i contratti di
assicurazione con contenuto finanziario.
La road map delinea il percorso per la revisione dell’accordo sui frontalieri. L’accordo oggi in
vigore, firmato nel 1974, riguarda solo i frontalieri italiani e prevede la tassazione esclusiva in
Svizzera con il ristorno del 40% dei gettito ai Comuni italiani della zona di confine.
Il nuovo accordo è impostato su basi assolutamente innovative.
Viene innanzitutto prevista la reciprocità: anche i frontalieri svizzeri che lavorano in Italia
saranno compresi nell’accordo. I lavoratori frontalieri saranno assoggettati ad imposizione
sia nello Stato in cui esercitano l’attività, sia nello Stato di residenza. La quota spettante allo
Stato del luogo di lavoro ammonterà al massimo al 70% del totale dell’imposta normalmente
prelevabile alla fonte. Il Paese di residenza dei lavoratori applicherà l’imposta sul reddito
delle persone fisiche tenendo conto delle imposte già prelevate nell’altro Stato ed
eliminando l’eventuale doppia imposizione. Il carico fiscale totale dei frontalieri italiani
rimarrà inizialmente invariato e successivamente, con molta gradualità, sarà portato al livello
di quello degli altri contribuenti. Non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due
Stati. Il ristorno ai Comuni frontalieri italiani sarà a carico dello Stato, sulla base del principio
di invarianza delle risorse.
Nella road map Italia e Svizzera si impegnano anche ad individuare le migliori soluzioni
pratiche per Campione d'Italia, exclave italiana circondata dal territorio svizzero. L'obiettivo è
di garantire alle imprese e ai cittadini di Campione d'Italia il corretto funzionamento delle
attuali regole nazionali ed internazionali sulla fiscalità indiretta. Fino ad oggi la mancanza di
disposizioni concordate tra i due Paesi ha creato criticità alle autorità preposte ai controlli ed
anche ai cittadini e alle imprese. La road map prevede la negoziazione in tempi più lunghi di
un ampio accordo, non solo fiscale, che regolamenti e semplifichi i rapporti tra i due Stati
relativamente al Comune di Campione d'Italia.
Comunicato Stampa N° 40 del 23 febbraio 2015 Fisco: Italia e Svizzera firmano l'ac... Pagina 2 di 4
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2015/comunicato_0040.html 25/02/2015
Roma 23/02/2015



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