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IL TRUST E IL TITOLARE EFFETTIVO!!! (ai fini della voluntary disclosure e della successione)

ALCUNE NOTE IMPORTANTI SUL TRUST E SUL TITOLARE EFFETTIVO.
se volete maggiori info potete rivolgervi a noi: mercatiliberi@gmail.com e al team di esperti dedicato al TRUST.

Con i provvedimenti del dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate interviene per commentare e chiarire alcuni aspetti della Legge 6 agosto 2013, n. 97 che ha modificato il Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 sul monitoraggio fiscale.
Una novità riguarda, senza dubbio, l’introduzione del concetto di titolare effettivo in ambito fiscale.La normativa prevede che la disciplina sul monitoraggio si applica anche alle persone fisiche che siano “titolari effettivi” di società e/o altre entità giuridiche estere.Per individuare cosa si intende per titolare effettivo occorre riferirsi al Provvedimento del Direttore del 18 dicembre 2013 che richiama la normativa antiriciclaggio.
Il Provvedimento afferma che per “titolare effettivo” deve intendersi n caso di società:
-la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità
giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle
partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al  portatore, purché non si tratti di una  società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria
o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al  capitale sociale;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità  giuridica;
se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;

la persona fisica o le persone fisiche  che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Pertanto, i contribuenti, che rientrano nelle situazioni sopra indicate, dovranno compilare il quadro RW indicando il valore dei beni esistenti all’estero.
Delimitando la nostra analisi all’istituto del trust, si può affermare che in caso di un  trust trasparente saranno i beneficiari, in quanto titolari effettivi, a dover compilare il quadro RW. Certo occorrerà verificare cosa fare nel caso in cui le persone fisiche non sappiano nemmeno loro di essere beneficiari di un trust. A questa  domanda sembrerebbe che la stessa Agenzia delle entrate abbia voluto anticipare la risposta nel momento in cui, nel provvedimento del 18 dicembre  2013 citato, scrive che è il trust che deve comunicare ai beneficiari le informazioni  utili per la compilazione del quadro RW.
Tale problema non si pone in un trust opaco dove, in presenza di beni esistenti  all’estero, sarà lo stesso trust a dover  compilare il quadro RW.
Tale prospettiva potrebbe non essere ottimale per quei contribuenti che hanno  costituito un trust estero per poter conferire dei beni già esistenti all’estero in modo assolutamente discrezionale nei
confronti dei terzi.
Per conservare ancora una certa discrezione potrebbe essere utile trasferire la sede del trust in Italia e,
successivamente, lo stesso trust potrebbe sottoscrivere un mandato fiduciario avente ad oggetto la gestione dei beni  esistenti all’estero.
In questo modo, la fattispecie dovrebbe rientrare tra quei casi di esonero oggettivo di cui al paragrafo n. 3 della Circolare Ministeriale n. 38/E del 23 dicembre 2013.
La circolare precisa che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990, infatti, gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidati
in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività
siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Pertanto, il titolare effettivo di un trust trasparente residente in Italia che ha per oggetto la gestione di attività finanziarie e patrimoniale estere non  dovrebbe compilare il quadro RW se lo stesso trust provvede a gestire tali attività  per il tramite di una fiduciaria Italiana.

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