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SAN MARINO ESCE DALLA BLACK LIST CON LO SCAMBIO AUTOMATICO INFORMAZIONI

CIRCOLARE FLASH INFORMATIVA – SAN MARINO FUORI DALLA LISTA PAESI BLACK
San Marino. Le prime pagine dei quotidiani sammarinesi. Venerdì 14 Febbraio 2014
DAL NOSTRO PARTNER FISCALISTA IN ITALIA
La presente Circolare Flash per informare la nostra Spettabile Clientela, sull’avvenuta firma del Decreto da parte del Ministro Saccomanni, in base al quale  la Repubblica di San Marino non farà, infatti, più parte dell’elenco contenuto all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999.
L’uscita di San Marino dalla c.d.”black listera ormai attesa da tempo, e aveva trovato conferma con l’entrata in vigore, il 3 ottobre 2013, della Convenzione, le cui disposizioni sono applicabili dal primo gennaio 2014

La prima efficace conseguenza è quella di non dovere più comprendere negli elenchi operazioni con paesi Black List le transazioni con SAN MARINO (si veda art allegato).

Determinante è stata la ratifica, il 3 ottobre scorso, della “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali”, alla quale si è affiancata la realizzazione di molti interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.
È inoltre da rilevare come la Repubblica di San Marino, negli ultimi tempi, abbia mostrato determinazione nel perseguimento di un’importante riforma fiscale, in grado di garantire un’efficienza del sistema tributario tale da renderlo congruo agli standard del nostro Paese.
IN PRATICA LE TASSE CHE SI PAGANO A SAN MARINO SONO IDENTICHE A QUELLE ITALIANE
La convenzione
Molti gli aspetti oggetto della Convenzione, a partire dalla disciplina prevista in materia di dividendi, interessi e royalties. Viene infatti richiamato il principio della tassazione nello Stato del percipiente, così come vengono fissati limiti massimi delle ritenute applicabili dello Stato della fonte.

Ma è in materia di scambio di informazioni che la Convenzione ha avuto effetti estremamente rilevanti.
Viene infatti previsto che le autorità competenti degli Stati si scambieranno informazioni per l’applicazione delle disposizioni convenzionali, per l’amministrazione o per l’applicazione delle leggi interne, al fine di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.
Lo scambio di informazioni sarà garantito anche se le stesse sono detenute da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari.

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI! PROSSIMO OBBIETTIVO? SVIZZERA! TIC TAC..

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