RIENTRO CAPITALI: VOLUNTARY DISCLOSURE: DA OGGI PRONTE LE BOZZE ..
MENTRE SI PREPARA UN FORTE AUMENTO DELLE TASSE SUL CAPITAL GAIN (+50%)
MENTRE SI STUDIA UN AUMENTO DELLE TASSE SUL PATRIMONIO
MENTRE SI ELABORANO CONFISCHE UNA TANTUM SUI CAPITALI FINANZIARI E NON
MENTRE SI ORGANIZZA L'INTRODUZIONE DI TASSE DI SUCCESSIONE PROGRESSIVE CON ALIQUOTE FINO AL 30% E UN QUASI AZZERAMENTO DELLA FRANCHIGIA...
L'AGENZIA DELLE ENTRATE BUTTA IN RETE TUTTI I DOCUMENTI PER FARE LA VOLUNTARY DISCLOSURE, OVVERO IL RIENTRO DEI CAPITALI NON DICHIARATI
MERCARO LIBERO, COME SEMPRE PER PRIMO E ATTENTO ALLE ESIGENZE DEI LETTORI E AMICI HA ORGANIZZATO
![](http://i.res.24o.it/images2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/Immagini/ArticleGallery/Notizie/2014/01/Ritagli/sommerso-rientro-capitali-marka-kZ8H--672x351@IlSole24Ore-Web.jpg?uuid=6eae6c58-85bd-11e3-a8c3-a5d110c7a0d7)
1) UN CONVEGNO L'8 MARZO A MILANO SULL'ARGOMENTO (AFFRONTEREMO ANCHE TUTTE LE TEMATICHE RELATIVE ALLE NOVITA' SUL QUADRO RW E COME PRENDERE LA RESIDENZA ALL'ESTERO E IN QUALI PAESI)
2) UN GRUPPO DI ACQUISTO CHE PERMETTE DI ACCEDERE AI SERVIZI DI UNO SPECIALISTA SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE E A UNA BANCA DI APPOGGIO PER IL RIENTRO DEI CAPITALI A UN PREZZO SCONTATO. PER USUFRUIRE DELLO SCONTO SI DEVE CAMBIARE BANCA DEPOSITARIA.
IL VANTAGGIO IN TERMINI DI COSTI E' SENZA ALCUN DUBBIO NOTEVOLE E NETTAMENTE INFERIORE A QUELLO PROPOSTO SUL MERCATO
per info e iscrizioni mercatiliberi@gmail.com
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IERI sera è stato pubblicato sul sito dell’AE l’abbondante documentazione, in versione non definitiva della domanda di “volontary disclosure”.
Gli utenti ma soprattutto gli addetti ai lavori potranno inviare le loro osservazioni entro il 15 marzo, alla casella bozzadisclosure@ agenziaentrate.it.
Sono disponibili per la consultazione anche le due schede, “richiedente=R” e “attività=A”, da allegare alla domanda.
Nella prima vanno indicati i dati relativi al richiedente, nella
seconda le attività estere rilevanti, da comunicare all’Amministrazione
finanziaria.
In breve ricordiamo che con la “disclosure” sarà consentito alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di svelare al Fisco i capitali e gli investimenti detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (famoso quadro RW)
In breve ricordiamo che con la “disclosure” sarà consentito alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di svelare al Fisco i capitali e gli investimenti detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (famoso quadro RW)
Potranno
essere regolarizzate, pertanto, tutte le attività estere rilevanti,
detenute fino al 31 dicembre 2012 e non dichiarate in Unico nel modulo
Rw.
L’adesione
non potrà essere parziale, dovrà quindi riguardare tutte le attività
detenute e tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i
termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli
obblighi di dichiarazione previsti per chi detiene capitali o
investimenti all’estero.
Non potranno avvalersene coloro che avessero avuto formale conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti. Anche nel caso in cui la formale conoscenza sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati o da soggetti concorrenti nel reato tributario.
Non potranno avvalersene coloro che avessero avuto formale conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti. Anche nel caso in cui la formale conoscenza sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati o da soggetti concorrenti nel reato tributario.
I
contribuenti potranno presentare la richiesta e le schede, entro il 30
settembre 2015, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure
direttamente, a una delle sedi dell’ufficio centrale per il Contrasto
agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi) dell’Agenzia delle Entrate.
La documentazione allegata alla richiesta può essere presentata anche
su supporto informatico non riscrivibile (ad esempio, cd-rom o dvd).
Il modello di domanda, le schede da allegare e le relative istruzioni - tutto in versione non definitiva - sono consultabili sul sito delle Entrate, nella sezione “Modelli in bozza”. In appendice alle istruzioni, per aiutare i contribuenti a prevenire errori o sviste nella compilazione, l’Agenzia ha realizzato un breve glossario dei termini tecnici ricorrenti.
Il modello è pensato in modo di permettere l’attivazione della procedura di collaborazione volontaria sia a un singolo contribuente con più attività estere sia a più soggetti cointeressati nella stessa attività.
Il modello di domanda, le schede da allegare e le relative istruzioni - tutto in versione non definitiva - sono consultabili sul sito delle Entrate, nella sezione “Modelli in bozza”. In appendice alle istruzioni, per aiutare i contribuenti a prevenire errori o sviste nella compilazione, l’Agenzia ha realizzato un breve glossario dei termini tecnici ricorrenti.
Il modello è pensato in modo di permettere l’attivazione della procedura di collaborazione volontaria sia a un singolo contribuente con più attività estere sia a più soggetti cointeressati nella stessa attività.
In
questo secondo caso, sarà possibile aderire alla procedura attraverso
la presentazione di un’unica istanza, ma ciascun contribuente
cointeressato dovrà compilare una distinta scheda R e una singola scheda A per ogni attività da far emergere.
La presentazione della domanda di “discloure” contempla il fatto che la stessa non è revocabile; sulla base di quanto contenuto nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate quantificherà i corrispondenti redditi e le conseguenti imposte, interessi e sanzioni dovute.
La presentazione della domanda di “discloure” contempla il fatto che la stessa non è revocabile; sulla base di quanto contenuto nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate quantificherà i corrispondenti redditi e le conseguenti imposte, interessi e sanzioni dovute.
ATTENZIONE chi, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti in tutto o in parte falsi e per chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, andrà incontro a conseguenze penali (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).
Alla domanda andranno allegate:
Alla domanda andranno allegate:
· scheda R
dove vanno riportati i dati anagrafici e i recapiti del contribuente
che presenta la domanda, e specificati i collegamenti esistenti tra il
richiedente e le attività estere (ad esempio: titolare effettivo
intestatario, titolare effettivo ma non intestatario, erede del
titolare, eccetera).
· scheda A,
con la quale il richiedente deve fornire alcune importanti
informazioni sulle attività da regolarizzare, a partire dalla loro
ubicazione (in caso di attività di natura finanziaria, ad esempio, va
indicato, oltre allo Stato estero, anche l’intermediario finanziario
presso cui l’attività è detenuta). Inoltre, va chiarito se, nel corso
dei periodi d’imposta accertabili, l’attività è stata trasferita da uno
Stato estero a un altro e, in caso affermativo, vanno specificati gli
Stati.
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