STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


RIENTRO CAPITALI: VOLUNTARY DISCLOSURE: DA OGGI PRONTE LE BOZZE ..

MENTRE SI PREPARA UN FORTE AUMENTO DELLE TASSE SUL CAPITAL GAIN (+50%)
MENTRE SI STUDIA UN AUMENTO DELLE TASSE SUL PATRIMONIO
MENTRE SI ELABORANO CONFISCHE UNA TANTUM SUI CAPITALI FINANZIARI E NON
MENTRE SI ORGANIZZA L'INTRODUZIONE DI TASSE DI SUCCESSIONE PROGRESSIVE CON ALIQUOTE FINO AL 30% E UN QUASI AZZERAMENTO DELLA FRANCHIGIA...

L'AGENZIA DELLE ENTRATE BUTTA IN RETE TUTTI I DOCUMENTI PER FARE LA VOLUNTARY DISCLOSURE, OVVERO IL RIENTRO DEI CAPITALI NON DICHIARATI

 MERCARO LIBERO, COME SEMPRE PER PRIMO E ATTENTO ALLE ESIGENZE DEI LETTORI E AMICI  HA ORGANIZZATO 
 
1) UN CONVEGNO L'8 MARZO A MILANO SULL'ARGOMENTO (AFFRONTEREMO ANCHE TUTTE LE TEMATICHE RELATIVE ALLE NOVITA' SUL QUADRO RW E COME PRENDERE LA RESIDENZA ALL'ESTERO E IN QUALI PAESI)

 2) UN GRUPPO DI ACQUISTO CHE PERMETTE DI ACCEDERE AI SERVIZI DI UNO SPECIALISTA SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE E A UNA BANCA DI APPOGGIO PER IL RIENTRO DEI CAPITALI A UN PREZZO SCONTATO. PER USUFRUIRE DELLO SCONTO SI DEVE CAMBIARE BANCA DEPOSITARIA.
IL VANTAGGIO IN TERMINI DI COSTI E' SENZA ALCUN DUBBIO NOTEVOLE E NETTAMENTE INFERIORE A QUELLO PROPOSTO SUL MERCATO

per info e iscrizioni mercatiliberi@gmail.com
 
 Gli utenti ma soprattutto gli addetti ai lavori potranno inviare le loro osservazioni entro il 15 marzo, alla casella bozzadisclosure@agenziaentrate.it.

 Sono disponibili per la consultazione anche le due schede, “richiedente=R” e “attività=A”, da allegare alla domanda.
Nella prima vanno indicati i dati relativi al richiedente, nella seconda le attività estere rilevanti, da comunicare all’Amministrazione finanziaria.
 In breve ricordiamo che con la “disclosure” sarà consentito alle  persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di svelare al Fisco i capitali e gli investimenti detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (famoso quadro RW)
 Potranno essere regolarizzate, pertanto, tutte le attività estere rilevanti, detenute fino al 31 dicembre 2012 e non dichiarate in Unico nel modulo Rw.
 L’adesione non potrà essere parziale, dovrà quindi riguardare  tutte le attività detenute e tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti per chi detiene capitali o investimenti all’estero.
 Non potranno avvalersene coloro che avessero avuto formale conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti. Anche nel caso in cui la formale conoscenza sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati o da soggetti concorrenti nel reato tributario.
 I contribuenti potranno presentare la richiesta e le schede, entro il 30 settembre 2015, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure direttamente, a una delle sedi dell’ufficio centrale per il Contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi) dell’Agenzia delle Entrate. La documentazione allegata alla richiesta può essere presentata anche su supporto informatico non riscrivibile (ad esempio, cd-rom o dvd).
 Il modello di domanda, le schede da allegare e le relative istruzioni - tutto in versione non definitiva - sono consultabili sul sito delle Entrate, nella sezione “Modelli in bozza”. In appendice alle istruzioni, per aiutare i contribuenti a prevenire errori o sviste nella compilazione, l’Agenzia ha realizzato un breve glossario dei termini tecnici ricorrenti.

 Il modello  è pensato in modo di permettere l’attivazione della procedura di collaborazione volontaria sia a un singolo contribuente con più attività estere sia a più soggetti cointeressati nella stessa attività.
 In questo secondo caso, sarà possibile aderire alla procedura attraverso la presentazione di un’unica istanza, ma ciascun contribuente cointeressato dovrà compilare una distinta scheda R e una singola scheda A per ogni attività da far emergere.
 
La  presentazione della  domanda di “discloure”  contempla il fatto che la stessa non è revocabile; sulla base di quanto contenuto nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate quantificherà i corrispondenti redditi e le conseguenti imposte, interessi e sanzioni dovute.
 ATTENZIONE chi, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti in tutto o in parte falsi e per chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero,  andrà incontro a  conseguenze penali (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).
 Alla domanda andranno allegate:
·         scheda R dove vanno riportati i dati anagrafici e i recapiti del contribuente che presenta la domanda, e specificati i collegamenti esistenti tra il richiedente e le attività estere (ad esempio: titolare effettivo intestatario, titolare effettivo ma non intestatario, erede del titolare, eccetera).
·          scheda A,  con la quale il richiedente deve fornire alcune importanti informazioni sulle attività da regolarizzare, a partire dalla loro ubicazione (in caso di attività di natura finanziaria, ad esempio, va indicato, oltre allo Stato estero, anche l’intermediario finanziario presso cui l’attività è detenuta). Inoltre, va chiarito se, nel corso dei periodi d’imposta accertabili, l’attività è stata trasferita da uno Stato estero a un altro e, in caso affermativo, vanno specificati gli Stati.

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