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BONIFICI IN ENTRATA DALL'ESTERO! TASSAZIONE DEL 20% - A PROPOSITO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE ENNESIMO AUTOGOAL DA PARTE DELLA AGENZIE DELLE ENTRATE CHE CONTINUA NELLA SUA OPERA DI SFIDUCIA FRA STATO E CITTADINO

Ciao Paolo
Sono xxxxx
Come promesso....e se ti interessa ancora, ti invio la risposta della Agenzia delle Entrate riguardante il quesito da me posto per il prelievo del 20% riguardante i flussi provenienti dall'estero.
In pratica scaricano tutte le incombenze alla Banca.....
Uno schifo....
Ciao e buon lavoro
P.S. Sono sempre in attesa di risposte della Banca San Paolo di Treviglio....ho sollecitato questa benedetta autocertificazione....ancora nulla ma li tengo pressati.
Ciao


GRANDE ANDREA..LA BANCA PUO' ASPETTARE SETTIMANE PRIMA DI DARE DELLE RISPOSTE..IL CITTADINO INVECE NON PUO' MAI RITARDARE....
ECCO LA MITICA RISPOSTA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE:

Gentile signor ...... , come risulta da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n.2013 /151663 la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto con l'aliquota del 20 per cento interessa i redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. 

Il prelievo alla fonte va effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari. Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un'autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria
L'autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente.
 Essendo tale autocertificazione "in carta libera", non è stato predisposto da parte dell'Agenzia delle Entrate alcun modello di riferimento. Ad ogni buon conto l'autocertificazione deve indicare che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria ovvero, qualora i flussi fossero "misti", il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l'eventuale natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. 
In mancanza di tali autocertificazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull'intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Dovendo tali comunicazioni intercorrere tra il contribuente e l'intermediario bancario, è comunque consigliabile, per evitare disguidi, confrontarsi con quest'ultimo sul contenuto dell'autocertificazione. Cordiali saluti. 

IN PRATICA ..SI INVERTE IL LAVORO..IL CONTRIBUENTE NON DOVREBBE MAI PAGARE SALVO IN CASI DA LUI IDENTIFICATI....INVECE L'AGENZIA DICE CHE TUTTI GLI INCASSI SARANNO SOGGETTI A TASSAZIONE...PREVENTIVA DEL 20%
SENZA CONTARE CHE LA BANCA NON DEVE CHIEDERE L'AUTOCERTIFICAZIONE E SE C'E' UN ERRORE LA BANCA NON NE RISPONDE..MA LA RICHIESTA DEL RITORNO DEI FONDI PAGATI ...DOVRA' ESSERE RICHIESTA ALLO STATO E NON ALLA BANCA...(SIAMO A POSTO).

RICORDO CHE  LA CIRCOLARE CHE SPIEGA LE NOVITA' SUL QUADRO RW E UNA COPIA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI  SONO PRESENTI SUL SITO BLOGECONOMYSOCIAL, NELL'AREA GRATUITA, MA RISERVATA A COLORO CHE FANNO PARTE DEI NOSTRI GRUPPI OPERATIVI IN SVIZZERA E ALL'ESTERO.
PER INFO MERCATILIBERI@GMAIL.COM


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10 commenti:

Anonimo ha detto...

"Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un'autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria."

A me pare che non sia cambiato nulla, rispetto alla presentazione dell'autocertificazione.

ANDREW ha detto...

Ad integrazione di quanto pubblicato stamane vorrei fare una precisazione: a pag. 60 della oramai famosa circolare 38/E del 23 dicembre si evince che "al fine di consentire agli intermediari di adeguare le procedure relative ai nuovi adempimenti di sostituzione tributaria direttamente su tale nuovo sistema di pagamento, il provvedimento del Direttore ha previsto che le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990, dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni.
Inoltre, con riferimento ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014 gli intermediari non applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione dell’operazione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente anche nei mesi successivi, e comunque entro il 30 giugno 2014, conferisce all’intermediario l’incarico all’applicazione del prelievo sempreché dovuto. In conclusione per i flussi esteri ricevuti entro questo mese e per i quali non è dovuta alcuna ritenuta, non è richiesta alcuna autocertificazione. Spero di essere stato chiaro e di aiuto a qualcuno!!

Anonimo ha detto...

Nulla e' cambiato infatti, ma serve una traccia per questa benedetta cavolo di autocertificazione !!...
Ma io mi chiedo anche......ma gli altri..quelli che non leggono questo blog ma le sapranno queste cose qui ???...boh....
Resto basito !...

Anonimo ha detto...

Il rientro di fondi derivanti da un conto scudato/giuridico, quindi emerso ma ancora presso una banca estera, come viene considerato, visto che già e soggetto a tassazione sui redditi di capitale ?

ANDREW ha detto...

ribadisco: per i flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014 non servirà alcuna autocertificazione e sarà cura dell'intermediario fare la segnalazione all'Agenzia delle Entrate; per i flussi esteri ricevuti dal 1 febbraio 2014 in poi il prelievo del 20% andrà comunque effettuato, a meno che il contribuente non attesti, con un’autocertificazione, che i flussi finanziari non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera.
L'onere quindi, dal 1 febbraio 2014, ricadrà sul contribuente che dovrà comunicare (attraverso l'autocertificazione) al proprio intermediario di non applicare tale prelievo del 20%. La musica è cambiata altroché!!!

antonio falcone ha detto...

è la solita farraginosa ed inefficiente burocrazia fiscale di apparati che si servono di gestori inetti e che, per il caos che determinano, meriterebbero il licenziamento in tronco

Unknown ha detto...

io ho portato la dichiarazione a banca generali, l'hanno inviata all'ufficio legale perché non ne sanno nulla !!!

Mi dicono che i bonifici non tassati (in caso di dichiarazione) dovranno essere comunicati ad ADE.

Siamo comunque alla frutta !!!

Anonimo ha detto...

io ho un conto tedesco con carta visa collegata prelievi euro gratis nel mondo...abito a 2 km dalla francia...se faccio prelievo con questa carta visa in uno sportello bancomat francese che prelievo del 20% mi possono fare?

CANDIDATI SENZA VOCE ha detto...

Firmate la petizione contro questa pazzia da crepuscolo di legislatura!

http://www.change.org/petitions/presidente-del-consiglio-dei-ministri-repubblica-italiana-da-febbraio-i-bonifici-esteri-sono-tassati-al-20-aboliamo-questa-tassa-iniqua?recruiter=79563629&utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition

Unknown ha detto...

salve a tutti! leggo leggo ma nn vedo nessuna notizia a riguardo dei bonifici inviati da una ditta straniera al conto corrente italiano del suo dipendente.Devono essere tassati si oppure no?????? grazie