Position paper - Plusvalenze su bitcoin
Assob.it saluta con piacere la notizia apparsa in un forum di appassionati di bitcoin e criptovalute che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, con risposta all’Interpello n. 904 - 4/2017 – avrebbe confermato alcuni aspetti della Risoluzione AE n. 72 del 2 settembre 2016 in merito alla tassazione, ai fini delle imposte sul reddito, della compravendita di bitcoin realizzata da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa.
Nello specifico, il documento di prassi avrebbe precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel presupposto che lo scambio in euro dei bitcoin detenuti dal contribuente sia stato posto in essere al di fuori dell’attività d’impresa, l’operazione effettuata, consistente nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell’accredito della somma scambiata sul proprio c/c, non sarebbe soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussisterebbe in capo all’istante alcun obbligo dichiarativo.
Assob.it, seppur con le dovute cautele connesse all’impossibilità di consultare i documenti originali, accoglie favorevolmente la posizione suddetta e confida che l’Agenzia delle Entrate continui a chiarire ulteriormente la propria posizione giungendo, auspicabilmente, alla conclusione della totale non imponibilità delle plusvalenze derivanti dall’utilizzo di criptovalute, dichiarandone l’esclusione sia da obblighi dichiarativi sia da obblighi di monitoraggio fiscale.
Tale posizione permetterebbe una maggiore chiarezza e diffusione delle criptovalute dato che, come autorevolmente affermato da Banca d’Italia, “in Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale”.
Un solo rilievo deve essere formulato in merito all’affermazione che l’Agenzia delle Entrate avrebbe reso, secondo cui gli operatori che consentono di effettuare compravendita di criptovalute, sarebbero in ogni caso tenuti a mantenere ed aggiornare un elenco di tutti i propri clienti, senza distinzione di sorta tra persone giuridiche e persone fisiche e, per queste ultime, tra soggetti che operino al di fuori dell’attività di impresa e soggetti che, invece, per la continuità delle operazioni, possano invece presentare tali requisiti soggettivi.
Dalle scarse informazioni disponibili si trae, difatti, che secondo l’Agenzia delle Entrate, “L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche anche a seguito di richieste da parte dell’Autorità giudiziaria”.
Al proposito si ricorda che le società di intermediazioni di valuta virtuali NON possono detenere dati ovvero informazioni non richieste dalla normativa, se non tramite la notificazione al Garante per la protezione dei dati competente. In carenza di ciò vi sarebbe una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, con conseguenti sanzioni.
Assob.it auspica che la modifica della normativa antiriciclaggio, recependo le osservazioni da noi effettuate, possa intervenire a risolvere questa area di ombra.
Nello specifico, il documento di prassi avrebbe precisato che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di tale valuta virtuale non generano redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Pertanto, nel presupposto che lo scambio in euro dei bitcoin detenuti dal contribuente sia stato posto in essere al di fuori dell’attività d’impresa, l’operazione effettuata, consistente nello scambio tramite la piattaforma (Bitstamp) e nell’accredito della somma scambiata sul proprio c/c, non sarebbe soggetta ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette.
Conseguentemente, per quanto riguarda la stessa operazione, non sussisterebbe in capo all’istante alcun obbligo dichiarativo.
Assob.it, seppur con le dovute cautele connesse all’impossibilità di consultare i documenti originali, accoglie favorevolmente la posizione suddetta e confida che l’Agenzia delle Entrate continui a chiarire ulteriormente la propria posizione giungendo, auspicabilmente, alla conclusione della totale non imponibilità delle plusvalenze derivanti dall’utilizzo di criptovalute, dichiarandone l’esclusione sia da obblighi dichiarativi sia da obblighi di monitoraggio fiscale.
Tale posizione permetterebbe una maggiore chiarezza e diffusione delle criptovalute dato che, come autorevolmente affermato da Banca d’Italia, “in Italia, l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale”.
Un solo rilievo deve essere formulato in merito all’affermazione che l’Agenzia delle Entrate avrebbe reso, secondo cui gli operatori che consentono di effettuare compravendita di criptovalute, sarebbero in ogni caso tenuti a mantenere ed aggiornare un elenco di tutti i propri clienti, senza distinzione di sorta tra persone giuridiche e persone fisiche e, per queste ultime, tra soggetti che operino al di fuori dell’attività di impresa e soggetti che, invece, per la continuità delle operazioni, possano invece presentare tali requisiti soggettivi.
Dalle scarse informazioni disponibili si trae, difatti, che secondo l’Agenzia delle Entrate, “L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia facoltà, in sede di controllo fiscale, di acquisire le liste della clientela dalle società di intermediazione di valute virtuali, al fine di porre in essere le opportune verifiche anche a seguito di richieste da parte dell’Autorità giudiziaria”.
Al proposito si ricorda che le società di intermediazioni di valuta virtuali NON possono detenere dati ovvero informazioni non richieste dalla normativa, se non tramite la notificazione al Garante per la protezione dei dati competente. In carenza di ciò vi sarebbe una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, con conseguenti sanzioni.
Assob.it auspica che la modifica della normativa antiriciclaggio, recependo le osservazioni da noi effettuate, possa intervenire a risolvere questa area di ombra.
io di una sanguisuga come l'agenzia delle entrate non mi fiderei minimamente, appena avranno consapevolezza della possibilità di tassare e incassare, procederanno a estendere anche qui la tassazione su cap gains
RispondiEliminaPaolo, se mi posso permettere un consiglio:
RispondiEliminanon so se sia la casalinga di voghera ad essersi eclissata oppure invece tu che hai scelto di censurare i suoi interventi.
Nel secondo caso valuta se, grazie alle sue indicazioni fino a qualche tempo fa molto azzeccate, e grazie a qualche soldino che può far guadagnare ai tuoi lettori, non possa far si che alcuni di loro poi scelgano di investire anche nei tuoi servizi come, ad esempio, l'Asset Allocation e quindi anche tu possa trarne un beneficio.
Non mi interessa che tu pubblichi questo mio intervento.
Buon lavoro.
Personalmente avrei gradito un tuo commento sulle presidenziali francesi, mi spiace dirtelo ma meglio la chiarezza prima di tutto.
RispondiEliminaSaverio Fittipaldi
Scusi ma oltre il bitcoin si potrebbe parlare di altro?
RispondiEliminaSara