LE DONAZIONI DA UN SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO DI ASSET IMMOBILIARI E FINANZIARI NON PRESENTI IN ITALIA SONO ESENTI DA TASSAZIONE IN ITALIA
ALLORA, QUI DI SEGUITO VI RACCONTO COME SI PUO' TRANQUILLAMENTE AGGIRARE IL FISCO ITALIANO CON L'ASSENSO (E L'AIUTO DEL FISCO STESSO)
continua a leggere
SE MARIO ROSSI VA A VIVERE A PANAMA E SI ISCRIVE ALL'AIRE E LAVORANDO ACCUMULA UNA CERTA RICCHEZZA (O MEGLIO, ANDANDO A VIVERE A PANAMA HA TRASFERITO 5 MILIONI DAL SUO CONTO PRESSO BANCA INTESA)...e se sempre Mario Rossi trova una bella occasione e investe tutti i 5 milioni 20 appartamenti nel cuore di Panama......
ECCO CHE UNA MATTINA FA 20 ATTI DI DONAZIONE A 20 FAMILIARI CHE VIVONO IN ITALIA E QUESTA DONAZIONE NON SCONTA NESSUNA TASSA IN ITALIA!!!
COSA DIFFERENTE SE I 20 APPARTAMENTI FOSSERO SUL TERRITORIO ITALIANO
INSOMMA VALE LA REGOLA CHE SE SEI ITALIANO E VIVI ALL'ESTERO E HAI COMPRATO CASE E BENI ALL'ESTERO GODI DI ENORMI VANTAGGI CHE L'ITALIANO CHE VIVE IN ITALIA E COMPRA IMMOBILI IN ITALIA NON HA.
INSOMMA ALCUNI ANIMALI SONO PIU' UGUALI DEGLI ALTRI SEMPRE CHE NON VIVONO NELLA FATTORIA ITALIA MA NELLA FATTORIA DI FIANCO ...CHIAMATA SVIZZERA O PANAMA O GIU' DI LI'
questa norma è molto interessante ai fini di bypassare la VOLUNTARY DISCLOSURE...avete capito?
Donazioni dall’estero, tasse limitate
di Laura Ambrosi e Fabio Pari pdf Ctr Marche 594/3/2016
La donazione da parte del
soggetto residente all’estero sconta l’imposta solo sui beni situati
nel territorio italiano. Si tratta di un principio inderogabile del
nostro ordinamento. Di conseguenza, in presenza di beni collocati
oltreconfine, solo una parte del trasferimento è assoggettata a
tassazione. Ad affermarlo è la commissione tributaria regionale delle
Marche con la sentenza 594/3/2016 (presidente Storti, relatore Bascucci).
IN pratica, SECONDO L'ARTICOLO DEL SOLE 24ORE se io risiedo a PANAMA o in un paese dove non ci sono tasse di donazione (o successione) e DONO la mia casa a Dubai a mio figlio, NON PAGO TASSE DI DONAZIONE IN ITALIA E NON LE PAGO NEPPURE SE LA DONAZIONE LA FACCIO A UN ESTRANEO..
La
vicenda nasce da un atto di donazione registrato a San Marino, da parte
di un soggetto lì residente, in favore di un familiare in Italia.
L’agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione volto al
recupero dell’imposta di donazione su tutti i beni trasferiti con tale
atto (quote, azioni e crediti) nonostante parte di questi fossero
situati fuori dal territorio italiano.
L’ufficio
motivava la pretesa facendo riferimento all’articolo 55, comma 1-bis
del Testo unico sull’imposta di successione e donazione (Dlgs 346/1990
), in base al quale è obbligatoria la registrazione di tutti gli atti
di donazione a beneficio di soggetti residenti in Italia, anche se
formati all’estero.
Il contribuente impugnava
il provvedimento davanti al giudice tributario, lamentando un’errata
interpretazione della norma. La commissione provinciale respingeva il
ricorso e la sentenza veniva impugnata in appello. La Ctr, riformando la decisione dei giudici di primo grado, ha fornito importanti chiarimenti sul punto.
Innanzitutto
i giudici hanno rilevato che l’oggetto della lite era l’imposta di
donazione disciplinata dal Dlgs 346/90. Con riguardo alla
territorialità, l’articolo 2 prevede che in caso di donazione mediante
atto rogato all’estero, effettuata da un soggetto non residente, solo i
beni presenti in Italia vanno assoggettati a tassazione.
L’ufficio,
per motivare la propria tesi difensiva, aveva rilevato che l’articolo
55, richiamando le disposizioni in materia di imposta di registro,
rappresentava un’abrogazione tacita e interpretativa del criterio di
territorialità, con la conseguenza che tutti i beni donati, anche se
esistenti all’estero, dovevano essere tassati in Italia.
I
giudici di appello, sul punto, hanno rilevato che l’articolo 55
concerne solo le modalità di registrazione, dal momento che anche
l’atto di donazione è soggetto a quest’obbligo. Le due imposte (di
donazione e di registro) sono ben distinte tra loro e il presupposto
impositivo dell’imposta di donazione è contenuto solo nel Dlgs 346/90.
Di conseguenza l’articolo 55 prevede semplicemente un obbligo di
registrazione in Italia anche per gli atti donazione esteri effettuati
in favore di donatari residenti nello Stato, ma tale adempimento non
influisce sull’assoggettamento a imposta di donazione.
Nel
caso specifico i beni esteri, quindi, non dovevano scontare alcuna
imposta, anche se trasferiti ad un soggetto residente in Italia.
Un’ulteriore conferma in tal senso emerge dalla risoluzione 904-3/2015
dell’agenzia delle Entrate della Lombardia, secondo la quale l’atto di
donazione formato all’estero non rileva ai fini dell’applicazione
dell’imposta sulle donazioni per i beni siti fuori dal territorio
nazionale.
La decisione appare
particolarmente interessante poiché, oltre a essere tra le prime
sull’argomento, afferma un principio applicabile anche alle possibili
donazioni derivanti dalla voluntary disclosure. Non di rado,
infatti, oggetto delle regolarizzazioni sono beni esteri ricevuti in
donazione da soggetti esteri: secondo tale interpretazione, quindi, non è
dovuta alcuna imposta di donazione.
WMO grazie alla sua esperienza e al nostro partner primario Studio Notarile ha la massima competenza per una consulenza (a pagamento) sull'argomento! Da anni aiutiamo i nostri lettori / clienti con queste problematiche e i nostri professionisti in Italia hanno fatto risparmiare tasse molto importanti in occasioni simili
MERCATILIBERI@GMAIL.COM
LE DONAZIONI DA UN SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO DI ASSET IMMOBILIARI E FINANZIARI NON PRESENTI IN ITALIA SONO ESENTI DA TASSAZIONE IN ITALIA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento