Fatta la norma in un paese normale saremmo a posto..MA NON IN ITALIA... ORA SERVE LA COSA PIU' IMPORTANTE...LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
All’Agenzia ora il compito di fornire i dettagli. Che possono far diventare la voluntary disclosure un successo o un flop.
Temi da chiarire: anni di accertamento, procure e cointestazioni “solo
formali”, società schermo estere e residenza fiscale, forfait e
esclusione rilevanza fiscale degli apporti, ecc.
ECCO ALCUNI PUNTI CHIAVE DA APPROFONDIRE
La VOLUNTARY DISCLOSURE può essere fatta da chiunque detenga patrimoni non dichiarati al fisco, non necessariamente all'estero. La regolarizzazione riguarda conti correnti, polizze assicurative, trust, fondi comuni, deposito di metalli preziosi, partecipazioni, immobili, beni mobili registrati (per esempio, natanti) . Tali beni possono essere detenuti anche attraverso strutture «interposte» o «esterovestite»
Oltre a dichiararsi con nome e cognome (gli scudi fiscali erano invece anonimi), il contribuente è tenuto a pagare l'intera Irpef (43% + 2% di tasse locali), se non è già calata la prescrizione fiscale (5 anni indietro per i paesi “white”, 10 per i paradisi fiscali) . Lo sconto è sulle sanzioni,che scendono al 3% del capitale a determinate condizioni, ma non sugli interessi
Il candidato all'emersione potrà chiedere di aderire al programma di
“compliance” fiscale – cioè trasparenza totale – fino al 30 settembre
2015 per fatti commessi sino al 30 settembre 2014 (omessa dichiarazione
fiscale) . Non può però beneficiare di alcuno sconto né beneficio se ha
già ricevuto un atto di inizio indagine (anche amministrativa) da parte
della Gdf o dell'agenzia delle Entrate
Aderendo all'emersione volontaria il contribuente non risponderà dei reati fiscali commessi (a parte le frodi fiscali gravi) e nemmeno delle omissioni sull'Iva e sui contributi non versati (che sono illeciti penali). Non risponderà nemmeno del nuovo reato di autoriciclaggio, che invece punirà con pene aggiuntive da 1 a 4 anni (ipotesi lievi) o da 2 a 8 anni chi si “autolava” i proventi dell' evasione fiscale
Per i piccoli patrimoni, (fino a 2 milioni di euro) è prevista una procedura forfettaria per il calcolo dei rendimenti sul capitale. La procedura è molto semplificata, ma secondo alcuni tecnici il contribuente rischia di pagare di più della effettiva sommatoria di quanto incassato a titolo di rendimento finanziario del capitale
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