STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


LE MAGLIE DEL FISCO ARRIVANO IN TUTTA EUROPA.....ECCO I VANTAGGI DI UN CONTO CORRENTE EXTRA UE- MA ANCHE EXTRA SVIZZERA.

Scrive Paolo cardena su Vincitori e Vinti:
Coloro che delocalizzano all’estero i propri capitali per timore di essere aggrediti  da parte di creditori, ex coniugi o dal fisco devono selezionare con cura il paese di destinazione dei propri attivi. Infatti, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 35 viene introdotta una disciplina che supera il tradizionale sistema di rogatorie internazionali per l’esecuzione di sequestri probatori e giudiziari, all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Resta salva (per il momento) la necessità della rogatoria per i Paesi Extra-Ue, come ad esempio la Svizzera. 

MERCATO LIBERO INVECE PREFERISCE DARE IL SEGUENTE SUGGERIMENTO OPERATIVO

E' EVIDENTE CHE MERCATO LIBERO PER QUESTA CATEGORIA DI SOGGETTI A RISCHIO, SUGGERISCE UN BEL CONTO A PANAMA A DUBAI O ALLE BAHAMS OPPURE A....
NEL TOTALE RISPETTO DELLE LEGGI ITALIANE...(E QUINDI CON QUADRO RW)
INFATTI NESSUNA LEGGE ITALIANA VIETA DI AVERE UN CONTO IN CERTE LOCALITA' NEL MONDO....QUINDI SE SEI UNA PERSONA CHE TEME IN FUTURO RITORSIONI DI QUALSIASI TIPO DA PARTE GOVERNATIVA....PUOI OPTARE PER STATI DOVE HAI UNA PROTEZIONE MAGGIORE..
LA SVIZZERA, COME VIENE RICORDATO NELL'ARTICOLO VA BENE...MA IO PROPRIO NON LA SUGGERISCO
MERCATO LIBERO HA UN GRUPPO DI ACQUISTO PER QUESTA TIPOLOGIA DI INVESTITORI . PER INFO MERCATILIBERI@GMAIL.COM
Da Italia Oggi
Blocco dei beni in tutta Europa anche per violazioni tributarie, doganali e valutarie. Addio alle rogatorie: l’esecuzione dei sequestri probatori e giudiziari non conosce frontiere all’interno dell’Unione europea. Il tutto dal 26 marzo prossimo. E’ l’effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 di “Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016 (si veda ItaliaOggi del 12 febbraio 2016). La decisione quadro ha introdotto una disciplina che consente ad uno stato dell’Unione di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia a fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un’autorità giudiziaria di un altro stato dell’unione nell’ambito di un procedimento penale. Si è superato il tradizionale sistema delle rogatorie internazionali, sostituito con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un’autorità centrale.
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