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VOLUNTARY DISCLOSURE: LA CONSULENZA SENZA INCARICO NON SOTTOSTA' A OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.

 OTTIMA NOTIZIA CHE RENDE LA CONSULENZA O LA CHIACCHIERATA CON IL PROFESSIONISTA ESENTE DA RISCHI PER IL RISPARMIATORE!!!
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 Se all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segue il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio. Il chiarimento arriva dal Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, che ha risposto ad una FAQ sulla sussistenza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per il professionista che consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria.
 
 
Domanda
Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (ovvero l’assistito decida autonomamente di non accedere alla procedura di voluntary), l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta è escluso in virtù dell’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007?
Risposta
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell'esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.
Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”. Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

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