VOLUNTARY DISCLOSURE: LA CONSULENZA SENZA INCARICO NON SOTTOSTA' A OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.
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Se all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa
l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura
di voluntary disclosure, non segue il conferimento dell’incarico, non
sussistono gli obblighi antiriciclaggio. Il chiarimento arriva dal
Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, che ha
risposto ad una FAQ sulla sussistenza dell’obbligo di segnalazione di
operazione sospetta per il professionista che consigli al proprio
assistito di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria.
Domanda
Nel
caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non
accedere alla procedura di collaborazione volontaria, di cui alla legge
15 dicembre 2014, n. 186, per l’emersione e il rientro di capitali
detenuti all’estero (ovvero l’assistito decida autonomamente di non
accedere alla procedura di voluntary), l’obbligo di segnalazione di
operazione sospetta è escluso in virtù dell’esonero di cui all’art. 12
co. 2 del D.Lgs. 231/2007?
Risposta
L'obbligo
di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell'esame della
posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento
giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o
evitare un procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs.
231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a
quelli collegati a procedimenti giudiziari.
Peraltro,
gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si
concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il
rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la
prestazione professionale. Infatti, la definizione di “cliente”
contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 231, definisce
tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e
13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di
un incarico”. Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista,
limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di
accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il
conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.
VOLUNTARY DISCLOSURE: LA CONSULENZA SENZA INCARICO NON SOTTOSTA' A OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.
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